La Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 232, ha dichiarato inammissibili talune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 317-bis c.p., per non avere il giudice a quo considerato le modifiche apportate dalla L. n. 3/2019 agli artt. 444 e 445 c.p.p., e, di conseguenza, sciolto il dubbio dell’applicazione discrezionale o meno della pena accessoria in esame anche nel caso di patteggiamento allargato.
Source: Quotidiano Giuridico