Traffico di influenze illecite: a quali condizioni è punibile l’attività di “mediazione”?

In tema di reati contro la P.A., il carattere illecito della mediazione c.d. onerosa realizzata dal pubblico ufficiale discende, ancor prima e indipendentemente dal risultato illecito che le parti intendevano perseguire, dalla vendita da parte di un pubblico ufficiale della sua influenza su altri pubblici agenti. In tale evenienza la stessa mediazione (farsi promettere o ricevere denaro in cambio della propria interferenza) costituisce per il pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri di ufficio e quindi sufficiente a costituire il disvalore apprezzabile penalmente tutelato dalla norma. Deve, infine, trattarsi naturalmente di condotta non punibile a titolo di corruzione ovvero non deve concretare l’uso di poteri funzionali connessi alla qualifica soggettiva dell’agente (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 9 novembre 2021, n. 40518).
Source: Quotidiano Giuridico