Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta ad un uomo per il reato di ricettazione relativamente ad una carta d’identità, ad una patente di guida e ad una tessera sanitaria di un terzo, i quali erano stati denunciati come smarriti, la Corte di Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza 29 novembre 2021 n. 43887 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il reato non poteva ritenersi configurabile in quanto, l’intervenuto impossessamento di tali documenti di cui era stata presentata denuncia di smarrimento, faceva sì che, abrogato il reato di appropriazione di cose smarrite ex art. 647, c.p., la ricettazione non era configurabile per mancanza del delitto presupposto – ha invece affermato il principio secondo cui anche nell’ipotesi di smarrimento di cose che, come una carta di identità, una patente e una tessera sanitaria, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l’ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l’integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.
Source: Quotidiano Giuridico