L'esecuzione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici richiede l'iniziativa del PM

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, aveva accolto parzialmente la richiesta del reo, condannato con sentenza irrevocabile alla pena complessiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 629 e 609-bis c.p., per l’effetto, revocando la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici sostituendola con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ai sensi dell’art. 29 c.p., respingendo nel contempo, invece, la richiesta volta ad ottenere la declaratoria di estinzione della predetta sanzione perchè già espiata per decorso del lasso di tempo di anni cinque dalla irrevocabilità della sentenza di condanna, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 28 ottobre 2021, n. 39004 – pur disattendendo la tesi difensiva perché articolata con motivi aspecifici, ha tuttavia nella sostanza accolto la prospettazione della difesa secondo cui erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto legittimo che l’esecuzione della pena accessoria avvenisse senza atti di iniziativa del Pubblico Ministero – ed ha nello specifico affermato il principio secondo cui l’esecuzione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici non decorre in via automatica dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che la infligge all’imputato condannato, ma richiede l’iniziativa di impulso del pubblico ministero secondo la previsione generale di cui all’art. 662 c.p.p., comma 1.
Source: Quotidiano Giuridico