Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, che confermava quella di primo grado, con cui era stato giudicato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, per avere falsamente attestato le proprie condizioni di reddito nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non indicando le somme percepite dall’INAIL, a causa di un infortunio sul lavoro, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 8 novembre 2021, n. 39975 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui l’imputato per compilare l’istanza di ammissione si era rivolto ad un patronato, proprio in considerazione della farraginosità della legislazione fiscale e che tutto ciò valeva ad escludere la sussistenza del dolo, stante la natura pacificamente non reddituale delle somme percepite dall’INAIL – ha affermato il principio secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sè integrante condotta colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale.
Source: Quotidiano Giuridico