La Corte costituzionale ha adito la Corte di Giustizia per sottoporre, in via pregiudiziale, la questione se l’art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all’autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole (Corte costituzionale, ordinanza 18 novembre 2021, n. 216).
Source: Quotidiano Giuridico