DASPO durante il lockdown: provvedimento legittimo?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il GIP presso il tribunale non aveva confermato il provvedimento del Questore con cui gli si vietava di recarsi a competizioni sportive anche se durante il periodo forzato di lockdown collegato all’emergenza pandemica, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 17 novembre 2021, n. 41775 – nell’accogliere la tesi del PM secondo cui erronea doveva ritenersi l’ordinanza sul rilievo che l’omessa motivazione in ordine all’urgenza di provvedere determina l’invalidità del provvedimento amministrativo soltanto se esso abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del magistrato – ha affermato il principio secondo cui l’ordinanza di convalida della prescrizione di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni sportive per le quali opera il DASPO disposto ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, deve verificare, e motivare, la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza giustificative dell’immediata efficacia del provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza nel solo caso in cui, prima dell’intervento del giudice, questo abbia avuto concreta esecuzione, limitando di fatto la libertà personale del destinatario e così determinando, anche in questa parte, la necessità della convalida, altrimenti, l’ordinanza di convalida deve limitarsi alla verifica degli ulteriori presupposti di legittimità previsti dalla legge.
Source: Quotidiano Giuridico