Processo amministrativo: presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata

L’art. 60 c.p.a. richiede, quale presupposto per la pronuncia di una sentenza in forma semplificata, che venga accertata la “completezza dell’istruttoria” sulla base della quale il Giudice formerà il suo convincimento e pronuncerà la sentenza. L’istruttoria non può dirsi “completa” qualora un punto dirimente al fine del decidere è controverso a causa delle vicendevoli contestazioni intercorse fra le parti e il Tar respinga una delle due prospettazioni, ritenendola sfornita di prova, accogliendo l’altra, senza aver dato modo, alla parte che potrebbe avere interesse, di compiere ulteriori allegazioni o di offrire ulteriori prove in comunicazione, qualora queste facoltà difensive siano previste dalla norme processuali. La “lesione del diritto di difesa”, ipotesi di rimessione al primo Giudice, costituisce un vizio funzionale del contraddittorio, che si traduce nella menomazione dei diritti di difesa di una parte, che ha, nondimeno, preso parte al giudizio, perché nei suoi confronti il contraddittorio iniziale è stato regolarmente instaurato, ma, successivamente, nel corso dello svolgimento del giudizio, è stata privata di alcune necessarie garanzie difensive plenaria. Questo “vizio funzionale” è ravvisato quando si riscontra la “violazione di norme che prevedono poteri o garanzie processuali strumentali al pieno esercizio del diritto di difesa”, quale, ad esempio, “la definizione del giudizio in forma semplificata senza il rispetto delle garanzie processuali prescritte dall’art. 60 Cod. proc. amm. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 14 marzo 2022, n. 1752.
Source: Quotidiano Giuridico