Due avvocati, solo uno a “rischio sanitario”: respinta l’istanza di partecipazione all’udienza da remoto

Deve essere respinta un’istanza di partecipazione all’udienza pubblica mediante collegamento da remoto in un caso in cui la parte appellata era costituita con il disgiunto patrocinio di due avvocati, ma solo per uno dei quali è stata dedotta la sussistenza di una situazione di “rischio” sanitario. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, decreto 25 febbraio 2022, n. 336.
Source: Quotidiano Giuridico