Il limite percentuale per il subappalto è inapplicabile all’affidamento di una concessione di servizio pubblico ex art. 174 del codice degli appalti (servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati). La conclusione circa la non sussistenza di un limite percentuale per il subappalto nel caso di concessioni è coerente con le caratteristiche della figura, costituendo il naturale pendant del rischio imprenditoriale che assume il concessionario e quindi della maggiore autonomia organizzativa attribuitagli nella gestione del rapporto con la PA. Con riferimento alla figura delle cooperative sociali, la capacità di partecipare alle gare e svolgere poi le attività da esse previste consegue alla loro capacità civile di soggetti che possono svolgere un’attività commerciale e, dunque, tale capacità, afferente sia all’ordinamento civile (in quanto stabilisce le attività che tali società possono espletare), sia alla tutela della concorrenza (in quanto relativa alla partecipazione agli appalti pubblici alla stregua degli altri soggetti economici) può essere regolata unicamente dalla legge statale e non certo dalle leggi regionali, che verrebbero a creare dei trattamenti differenziati su base regionale per le cooperative sociali del tutto contrari alla Costituzione. Lo stabilisce il Tar Emilia Romagna, sez. I, sentenza 9 marzo 2022, n. 57.
Source: Quotidiano Giuridico