L’utilità particolare che un condomino possa trarre da un bene compreso nell’elenco di cui all’art. 1117 c.c. non incide sulla destinazione tipica del bene stesso e sullo specifico nesso di accessorietà all’edificio condominiale. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 5 novembre 2021, n. 32057.
Source: Quotidiano Giuridico