Sciopero “per solidarietà”: in caso di cancellazione del volo il passeggero va risarcito

Deve essere risarcito il passeggero del volo aereo cancellato per uno sciopero del personale di cabina di una società figlia intrapreso “per solidarietà” con il personale della società madre, effettuato da una categoria del personale di tale società figlia la cui presenza è necessaria per operare un volo e protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato: non si tratta, infatti, di una circostanza eccezionale e la compagnia area non può, dunque, invocare l’esonero dall’obbligo di compensazione. Il principio emerge dalla sentenza Eurowings del 6 ottobre 2021 con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata in merito alla causa C‑613/20, che vede contrapposte, davanti al Tribunale del Land di Salisburgo, il sig. CS e la compagnia aerea Eurowings GmbH a seguito del rifiuto di quest’ultima di fornire una compensazione a CS per la cancellazione del volo su cui aveva prenotato un posto. Esclusa, quindi, la possibilità per il vettore di utilizzare la nozione di “circostanze eccezionali” in tali casi di sciopero, scatta il diritto del passeggero a ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento (Ce) 261/2004 in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Source: Quotidiano Giuridico