Ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza: Italia condannata a Strasburgo

Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dalla Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile un ricorso in materia civile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità, per uno dei ricorsi che vi era stata la violazione dell’art. 6 CEDU (diritto di accesso alla giustizia), mentre per gli altri due ha escluso che tale violazione vi fosse stata. I ricorsi, come anticipato, riguardavano la legittimità delle decisioni del Massimo organo giurisdizionale italiano, la Corte di cassazione, che avevano dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da alcuni soggetti in quanto carenti del requisito della c.d. autosufficienza del ricorso, secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Secondo la Corte di cassazione, dunque, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione. A seguito della declaratoria di inammissibilità dei propri ricorsi per cassazione, i ricorrenti si erano rivolti alla Corte di Strasburgo dolendosi del fatto che la declaratoria di inammissibilità per difetto di autosufficienza aveva determinato la violazione all’articolo 6 § 1 (diritto di accesso alla giustizia), della Convenzione europea dei diritti umani, atteso che, ad avviso dei ricorrenti, il vizio di autosufficienza costituisse un’applicazione eccessivamente formalistica delle norme sulla formulazione dei ricorsi per cassazione. La Cote EDU, come anticipato, ha ritenuto, per uno dei ricorsi (il n. 55064/11), effettivamente violata la disposizione convenzionale dell’art. 6 CEDU , escludendola per gli altri due ricorsi (i nn. 37781/13 e 26049/14), osservando, per quello accolto, come la lettura del ricorso consentisse di comprendere l’oggetto e l’esito della controversia dinanzi ai giudici di merito, nonché il tenore dei motivi, sia nella loro base giuridica (in particolare, le specifiche doglianze in relazione ai casi di ricorso previsti dall’articolo 360 c.p.c.) che nel loro contenuto, con l’ausilio dei rinvii ai passaggi della sentenza impugnata della Corte d’appello e ai relativi atti ivi citati.
Source: Quotidiano Giuridico