Se l’appello è inammissibile le spese non vanno compensate

La pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 3 marzo 2022, n. 7024.
Source: Quotidiano Giuridico