La pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 3 marzo 2022, n. 7024.
Source: Quotidiano Giuridico