Dalla mancata partecipazione alla mediazione il Giudice può trarre argomenti di prova

L’art. 8, comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, secondo cui “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio”, introduce un potere discrezionale del giudice, non certo un obbligo. É quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 1 marzo 2022, n. 6730
Source: Quotidiano Giuridico