La parte vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le domande o le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo tenuta soltanto a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell’art. 346 c.p.c. La conferma arriva dalla Cassazione con sentenza 14 marzo 2022, n. 8485
Source: Quotidiano Giuridico