Il Ministero della salute è tenuto in adempimento degli obblighi posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti addirittura al 1958, atteso che già la L n. 296 del 1958, art. 1 attribuisce al Ministero il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari. A confermarlo è la Cassazione civile con ordinanza 15 marzo 2022, n. 8419.
Source: Quotidiano Giuridico