Non è conforme a diritto l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 L. n. 40 del 2004 , secondo cui i nati, a seguito dell’applicazione di P.M.A. (procreazione medicalmente assistita), hanno comunque «lo stato di figli» della coppia che ha espresso il consenso all’utilizzazione delle tecniche medesime, al fine di assicurare piena tutela al minore nato, in Italia, a seguito di un progetto di procreazione condiviso dalla coppia di sesso femminile, stante il preminente interesse dello stesso di essere riconosciuto figlio di entrambe coloro che avevano concorso alla sua nascita. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 7 marzo 2022, n. 7413.
Source: Quotidiano Giuridico