L’autorità giudiziaria può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE), ai sensi della decisione quadro 2002/584, solo se constata che sussistono, nelle circostanze particolari della causa, motivi seri e comprovati di ritenere che il diritto fondamentale della persona interessata a un equo processo dinanzi a un giudice indipendente e imparziale, rischi di essere violato. La Corte UE, nella sentenza del 22 febbraio 2022 relativa alle cause riunite C-562/21 e C-563/21 Openbaar Ministerie, ha specificato i criteri di valutazione del rischio di violazione del diritto fondamentale della persona ricercata a un equo processo ai quali deve attenersi il giudice nazionale dell’esecuzione.
Source: Quotidiano Giuridico