Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di revoca, avanzata nell’interesse di un soggetto, con riferimento all’ordine di esecuzione della pena emesso dalla Procura della Repubblica territoriale per il reato di cui all’art. 572 c.p., comma 2, la Corte di Cassazione penale, Sez. I, con la sentenza 26 ottobre 2021, n. 38359 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il giudice dell’esecuzione aveva errato nel non qualificare come “materiale” il rinvio operato dall’art. 656 c.p.p. – ha ribadito il principio secondo cui in tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall’art. 572 c.p., comma 2, costituisce causa ostativa alla suddetta sospensione, nonostante l’abrogazione di tale norma, operata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1-bis, convertito dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, attese la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656 c.p.p., comma 9, all’art. 572 c.p., comma 2, e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui all’art. 572 c.p., comma 1 e art. 61 c.p., comma 1, n. 11-quinquies.
Source: Quotidiano Giuridico