Rubare in uno studio legale integra il reato di furto in abitazione

Risponde del reato di furto in abitazione, previsto dall’art. 624-bis, c.p., colui che penetri furtivamente all’interno di uno studio legale trattandosi di un luogo avente le stesse caratteristiche dell’abitazione, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto. Ciò in quanto, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata – compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale – e che non siano aperti al pubblico – né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza 27 ottobre 2021, n. 38412).
Source: Quotidiano Giuridico