Per configurare l’aggravante dell’uso dell’arma nel delitto di rapina è sufficiente il ricorso ad una arma “giocattolo” che non sia immediatamente riconoscibile come tale, sussistendo tale circostanza quando l’azione minatoria risulta aggravata dal ricorso ad uno strumento che “appare” come un’arma da sparo. Ne consegue che la sussistenza dell’aggravante dipende non solo dalla oggettiva assenza sull’oggetto dei segni dell’arma da gioco (tappo rosso e similari), ma anche dal fatto che tali segni non sono visibili e riconoscibili dalla vittima, donde l’accertamento della riconoscibilità dell’arma come un oggetto da gioco deve essere effettuato valutando sia le circostanze ambientali “oggettive” che incidono sulla visibilità dei segni del giocattolo (tappo rosso e similari), sia la percezione “soggettiva” che la vittima ha avuto di quei segni (Cassazione penale, Sez. II, sentenza 2 novembre 2021, n. 39253).
Source: Quotidiano Giuridico