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La Riforma delle Professioni – D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137

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di Pier Vittorio Romano
Nuove regole, dunque, per tutte le professioni “ordinistiche”, fatte salve le specificità di quelle sanitarie. La riforma delle professioni è stata approvata con DPR 7 agosto 2012, n. 137 recante il regolamento di attuazione dei principi dettati dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.
Il decreto presidenziale contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante al fine di assicurare il miglior esercizio della professione per l’interesse dell’utenza.

Queste le principali novità:

Professione regolamentata. E' definita tale l’attività su cui vige una “riserva di legge” o non, il cui esercizio è previsto solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi e subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Tirocinio. Scompare il tirocinio obbligatorio: gli ordini possono non istituirlo o istituirlo per una durata più breve. La durata di 18 mesi è prevista come durata massima. Scompare altresì l'incompatibilità per i pubblici dipendenti sia a tempo parziale che full-time.

Formazione continua. E' prevista come obbligatoria (pena l'applicazione di sanzioni disciplinari) e sarà sotto il controllo degli Ordini che disciplineranno le modalità, i contenuti formativi minimi e i parametri per l’attribuzione dei crediti con regolamento da varare con l’assenso del ministero vigilante.

Funzione disciplinare. E’ sancito il principio di separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini. Pertanto spetta al Tribunale, nel cui circondario ha sede il Consiglio, nominare i membri. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta di consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del Tribunale sono individuati con regolamento adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DPR in argomento, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio.

Assicurazione obbligatoria. L’obbligo per il professionista di stipulare un’assicurazione per i possibili danni arrecati al cliente scatta dal 13 agosto 2013.

Pubblicità informativa. E' ammessa “con ogni mezzo” se relativa all’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

Con l’entrata in vigore del decreto in esame sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge.



(fonte ALTALEX)

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