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I lavori in corso sulla istituzione del Procuratore Europeo Antifrode

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del Cons. Paolo Luigi Rebecchi
Il 25 gennaio 2013 si è tenuto a Milano, nell’ambito del Centro Studi di diritto penale europeo, un importante convegno sul tema “L’istituzione del procuratore europeo e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, con la partecipazione di magistrati , avvocati e dirigenti dell’Ufficio europeo di lotta alla frode (OLAF) che esamina i profili della tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione, i profili istituzionali dell’istituendo nuovo Ufficio e i suoi rapporti con gli altri soggetti dell’attività investigativa a livello comunitario (OLAF, Eurojust, Rete giudiziaria europea, Europol)(1).
L’evento scientifico testimonia l’incremento di interesse per il processo di  realizzazione di questa nuova struttura comunitaria, che potrebbe registrare un significativo avanzamento nel corso del  2013.
Si tratta di un organismo che, pur collocato nell’ambito della cooperazione nel campo del diritto penale (2), assume un particolare rilievo anche sotto il profilo economico. L’organo è previsto dall’art. 86 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (3) il quale ne prevede la creazione finalizzata inizialmente al contrasto dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (4), con lo svolgimento di relative indagini ed esercizio dell’azione penale dinanzi alle giurisdizioni nazionali. E’ inoltre previsto che successivamente la competenza del procuratore europeo possa essere estesa alla lotta contro gravi reati transnazionali. 
I reati che ledono gli interessi finanziari comunitari sono previsti in accordi e convenzioni (5) e sono diretti a contrastare in particolare le frodi (6) nella percezione e illecita utilizzazione e destinazione di risorse comunitarie e le fattispecie (in particolare corruzione, riciclaggio, associazione per delinquere, illeciti fiscali).
Tali ipotesi criminose tuttavia sono state introdotte negli ordinamenti dei singoli Stati con rilevanti differenze sia nella previsione dei comportamenti illeciti sia nelle pene previste. Un’analisi complessiva di tali previsioni è stata recentemente effettuata dalla Commissione Europea nella sua Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (Bruxelles, 11 luglio 2012; COM(2012) 363 final;2012/0193 (COD) nella quale, fatta una premessa sulla rilevanza e incidenza del fenomeno (sotto il profilo economico le presunte frodi nel settore delle spese sono ammontate, nell’anno 2010 a circa 600 milioni di euro, con una rilevante quota di casi non rilevati) osserva che  “…gli Stati membri hanno adottato norme divergenti che spesso portano a livelli non uniformi di tutela nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. Questo stato di cose mostra che non vi è una tutela equivalente degli interessi finanziari dell’Unione e che le misure contro la frode non hanno raggiunto il necessario livello di deterrenza. A titolo di esempio, riguardo alla frode, gli Stati membri hanno incluso definizioni di tale reato in numerose forme diverse di legislazione, dal diritto penale generale che può ricomprendere reati specifici o generici, alle norme sugli illeciti fiscali. Analoga divergenza si riscontra in riferimento ai livelli di sanzioni applicabili a dette fattispecie di reati nei vari Stati membri (7).
 La Commissione evidenzia come “… dette divergenze incidono negativamente sull’efficacia delle politiche dell’Unione tese a difenderne gli interessi finanziari. Definizioni di reato comuni a tutti gli Stati membri ridurrebbero i rischi di pratiche discordanti, assicurando un’interpretazione uniforme e garantendo che tutte le condizioni necessarie al loro perseguimento siano soddisfatte in modo omogeneo. Esse rafforzerebbero anche l’effetto deterrente e il potenziale repressivo delle pertinenti disposizioni e ridurrebbero l’incentivo per i potenziali autori di reati a spostarsi in giurisdizioni più indulgenti all’interno dell’Unione per svolgere scientemente le loro attività illecite. Per le istituzioni, organi e organismi dell’Unione, condizioni equivalenti di protezione degli interessi di quest’ultima sono anche una questione di credibilità e di garanzia di una giusta esecuzione del bilancio. Pertanto, la presente proposta non solo dovrebbe riguardare la frode in senso stretto, ma anche altre forme di comportamento illecito connesse alla frode attraverso le quali viene leso il bilancio dell’Unione, compresa la corruzione, il riciclaggio di denaro e la  turbativa di gare d’appalto pubblico. Il fattore determinante è la circostanza che sia realizzato un profitto ai danni del bilancio dell’Unione e quindi a spese di tutti i contribuenti . Un ulteriore motivo per proporre un nuovo strumento giuridico è la necessità di adottare misure concrete per attuare l’approccio strategico globale della Commissione alla lotta alla frode. Per questo la Commissione presenta questa proposta di direttiva….”.
Un esempio della difformità di risposte che vengono fornite dai vari ordinamenti è stato offerto in un recente articolo sul tema (8), il quale riferisce che “..Il 21 settembre 2012 la Corte d'Appello di Sofia ha riformato la sentenza di primo grado che aveva condannato un imprenditore bulgaro a 12 anni di reclusione per frode nell'ottenimento di fondi comunitari SAPARD e riciclaggio, assolvendolo. L'ipotesi di accusa era che egli avrebbe ottenuto i finanziamenti comunitari per acquistare delle macchine agricole in maniera indebita, non rispondendo i beni ai requisiti necessari per ottenere il contributo. I beni provenivano dalla Germania, sicché anche i titolari della società tedesca furono coinvolti nell'indagine in quanto compartecipi alla asserita frode. Il fatto è, però, che i rappresentanti della società tedesca, indagati e rinviati a giudizio e giudicati in Germania, furono alla fine condannati con sentenza definitiva. La vicenda è sintomatica di quello che ancora oggi può verificarsi nella Unione Europea quando si ha a che fare con procedimenti penali per reati che consistono in condotte che integrano un unico fatto storico, ma che si sviluppano materialmente in più di uno Stato. Un episodio come questo porta legittimamente a domandarsi come sia possibile che, nell'Europa del 2012, alla transnazionalità dell'economia, degli affari, e anche di molte altre manifestazioni della nostra vita quotidiana come il viaggiare, lo spedire merci, il poter prestare un'attività in un altro Paese, non corrisponda invece una transnazionalità della giustizia penale, e si arrivi a simili risultati contraddittori….”.  L’A. evidenzia poi come anche prima del Trattato di Lisbona (che ha introdotto il citato articolo 86 del TFUE) “… il tema della istituzione di un p.m. europeo è già da molti anni al centro di studi e di dibattiti. A differenza di quanto accadeva in passato, però, questo è il momento storico in cui tutte le riflessioni svolte possono prendere finalmente la forma compiuta di proposta legislativa…” grazie appunto all’anzidetto articolo 86. Il tema è stato prospettato dalla Commissione UE nella  sua comunicazione COM (2011)293 del 26 maggio 2011. Ancora in corso sono attività consultive e di studio sul tema, tra le quali alcune direttamente sviluppate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ,  che appare svolgere un particolare ruolo di impulso nella iniziativa di riforma (9), anche se lo stesso articolo 86 TFUE recita che il nuovo ufficio debba essere realizzato “a partire da Eurojust”, ovvero dall’ufficio di coordinamento delle indagini penali avente sede a L’Aia composto da magistrati dei vari Stati dell’Unione. Nel medesimo articolo  vengono poi sviluppate osservazioni sulle motivazioni che possono sorreggere la istituzione del nuovo ufficio, con riferimento particolare alle problematiche di raccolta della prova (10) nel caso di reati transnazionali, ovvero con riguardo all’esercizio dell’azione penale, nonché nei casi di reati a carattere a carattere puramente nazionale (11). In conclusione viene osservato (12) che “…la specificità del settore della protezione degli interessi finanziari della Unione Europea, che costituisce la materia comunitaria per eccellenza, poiché riguarda un settore da cui dipende l'esistenza stessa della Unione. Tutelando le finanze comunitarie, la UE tutela se stessa, e di conseguenza i propri contribuenti/cittadini, cosa che non avviene per tutti gli altri settori del diritto penale. In secondo luogo, la creazione di un ufficio giudiziario sovranazionale per combattere altri gravi reati transnazionali, oltre alle frodi, è esattamente ciò che ipotizza l'art. 86 TFEU, e non vi sarebbe quindi alcun bisogno di creare una molteplicità di organismi quanti sono i settori di indagine, dato che è già il Trattato che prevede la possibilità di estendere a tutti questi reati la competenza dell'istituendo procuratore europeo. E' prevedibile poi anche l'obiezione secondo cui la accentuata transnazionalità dei procedimenti penali potrebbe comportare gravi rischi di abbassamento delle garanzie difensive. In realtà, è assolutamente essenziale - nell'interesse stesso della futura procura europea - che i diritti della difesa siano puntualmente garantiti e rispettati; e non è un caso che la legislazione comunitaria preveda già una serie di atti normativi che vanno proprio in questa direzione. Sotto questo profilo, addirittura, si potrebbe arrivare a sostenere che, contrariamente a certi timori diffusi, maggiore uniformità della normativa europea significa maggiore tutela dei diritti difensivi rispetto al sistema frammentato attuale, in particolare nei procedimenti transnazionali. Non vi è alcun dubbio, infatti, che l'esistenza di regole procedurali comuni applicabili in tutto il territorio della UE si traduce in una certezza dei diritti della difesa, cosicché, per esempio, un cittadino italiano avrebbe piena contezza delle regole con le quali può essere sottoposto ad indagine in un altro Stato UE, a differenza di quanto accade sulla base del principio del mutuo riconoscimento che si basa, di fatto, sulla diversità dei sistemi giuridici. Alla luce di tutte queste considerazioni, sembrano quindi esservi buoni motivi in favore della istituzione dell'Ufficio del Procuratore Europeo. Ovviamente molti aspetti di carattere tecnico devono essere considerati nella istituzione dell'Ufficio, a cominciare - si ripete - da quello delle garanzie difensive; ma conquistare un consenso vasto sul principio di fondo della necessità della sua istituzione è il punto da cui si deve partire per affrontare poi in dettaglio il merito delle varie questioni giuridiche che esso pone. Spetterà poi, ovviamente, alla volontà politica permettere il compimento di un passo così significativo verso l'integrazione europea. A questo proposito, sarebbe importante che l'Italia fosse in prima fila nel sostenere l'iniziativa, soprattutto considerando che il nostro Paese avrà la presidenza del Consiglio della UE nel secondo semestre 2014 - quando prevedibilmente la proposta legislativa sarà in discussione nei negoziati con le altre Istituzioni della Unione -, proprio in nome di quel principio di integrazione europea che, se da un lato certamente non deve essere mitizzato come la panacea di tutti i mali, dall'altro è però, probabilmente, una risposta necessaria di fronte alle sfide che il mondo contemporaneo pone all'Europa, non soltanto nel settore della tutela dei propri interessi finanziari….”.
Concludendo non può qui omettersi di osservare che , come si  è già segnalato più volte (cfr nota 3), la tutela puramente penale degli interessi finanziari UE in Italia è stata integrata da una sempre più accentuata tutela attuata dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, i cui esiti, sono costantemente riferiti dal  Procuratore generale della Corte dei conti in occasione delle  cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario (in www.corteconti/procuragenerale/it ) e che, come evidenziato nel precedente articolo pubblicato su Argilnews del dicembre 2012, ha visto, nel corso del 2013,  la stessa Commissione Europea riconoscere, con riferimento al risarcimento del proprio danno patrimoniale , la giurisdizione contabile italiana  anziché quella comunitaria in un caso di frode in materia di fondi “a gestione diretta” (nel settore della ricerca)  dell’Unione stessa.



Note

(1) Il programma è reperibile su  http://www.dirittopenaleeuropeo.it/news.php. 

(2) Per alcuni recenti aspetti dell’ evoluzione della cooperazione europea in campo penale cfr. S.MONTALDO, La Corte di giustizia dell’Unione europea e la cooperazione giudiziaria in materia penale:profili istituzionali e prospettive per la tutela giurisdizionale, in Diritto penale contemporaneo, 2012

(3) Art. 86 TFUE “1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.  2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. 3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.”.

(4) Per richiami generali alla questione con particolare riguardo ai profili di tutela “non penale” ma  amministrativo-contabile,  si rinvia a  a “Il “saccheggio “” dell’erario attraverso le frodi nei finanziamenti pubblici secondo la relazione anticorruzione” 2010,in  Argilnews-n.4-maggio2011 (http://www.newsandsociety.net/pdf/201104-argilnews.pdf); “La circolazione della prova nel processo contabile”, in Atti del VII Convegno di studi- UAE-OLAF  su “La circolazione della prova nell’Unione europea e la tutela degli interessi finanziari”, Milano, 27-29 gennaio 2011- ediz. 2011- CESPE (Centro studi di diritto penale europeo), pagg.  163-184;“Frodi comunitarie e danni finanziari secondo la Corte dei conti italiana”, in Argilnews-n.3-  marzo 2011 (http://www.newsandsociety.net/pdf/201101-argilnews.pdf);  “Profili evolutivi del contrasto alla frode nei finanziamenti pubblici infrastrutturali, comunitari e nazionali, nella giurisdizione amministrativo contabile nel corso del 2009”, in Atti del VI Convegno di studi UAE-OLAF – Milano 4-6 febbraio 2010,   su “Sequestro,  confisca  e recuperi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea. La  legislazione comunitaria e l’attuazione nei paesi membri”, ed. Bruylant-Bruxelles-2010;“Riflessi finanziari del funzionamento del sistema giudiziario nel settore delle frodi ai finanziamenti pubblici comunitari” , in www.astrid-online.it, dicembre 2010;  “La giurisdizione contabile nel contesto delle misure giudiziarie di contrasto e recupero dei fondi comunitari indebitamente erogati o utilizzati” , in Atti del Programma Hercule II – coofinanziato dalla Commissione Europea – OLAF- Seminario di formazione permanente della Corte dei conti- Attività conoscitiva e di formazione nel settore dei recuperi amministrativi e giudiziari conseguenti a irregolarità e frodi nell’utilizzo delle risorse comunitarie- Fase conclusiva - Roma, 11-13 maggio 2010 , pubb. Roma , ottobre 2010;“I sistemi di recupero , criticità e prospettive della giurisdizione della Corte dei conti”, in Atti del Programma Hercule II – coofinanziato dalla Commissione Europea – OLAF- Seminario di formazione permanente della Corte dei conti- Attività conoscitiva e di formazione nel settore dei recuperi amministrativi e giudiziari conseguenti a irregolarità e frodi nell’utilizzo delle risorse comunitarie- Prima fase- Roma, 10-11-12 novembre 2009, pubb. Roma , aprile 2010. ;Frodi comunitarie in agricoltura e responsabilità amministrativo contabile: l’evoluzione della giurisprudenza negli anni 2006-2007”, in www.foroeuropa.it-n.5-2008;   “La nuova giurisdizione della Corte dei conti nel settore delle erogazioni ai settori produttivi e profili di integrazione con il sistema di repressione penale” in Rassegna dell’ Arma dei carabinieri, 2006,,n. 3-4, pagg. 7-27“ 

(5) I primi elementi di diritto penale a tutela degli interessi finanziari dell’Unione sono stati introdotti nel 1995 mediante la convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e relativi protocolli . La convenzione PIF è stata successivamente ratificata ed attuata in diritto interno da quasi tutti gli Stati membri. Tra le misure pertinenti di diritto penale generale dell’Unione rientra la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, che la Commissione ha proposto di sostituire, nei riguardi degli Stati membri partecipanti, mediante una nuova direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea. Detto quadro è completato da misure di diritto penale generale dell’Unione per lottare contro alcune attività illegali particolarmente dannose per l’economia lecita, come il riciclaggio di denaro e la corruzione che, nonostante non siano specificamente dirette alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, contribuiscono comunque alla loro salvaguardia.

(6) Le definizioni di frode e irregolarità non sono contenute nel Trattato ma in atti convenzionali o regolamentari. In particolare per l’ art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, adottata il 26 luglio 1995 (ratificata dall’Italia con la legge n. 300/2000) - “...costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee: a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: - all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; -alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi; b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:- all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegua lo stesso effetto...”. Alla convenzione PIF si sono aggiunti il primo protocollo del 27 settembre 1996 (atto del Consiglio 96/C e 313/01) che ha introdotto l’obbligo per gli Stati di prevedere sanzioni penali per fatti di corruzione, attiva e passiva, commessi da funzionari comunitari e di un qualsiasi Stato membro  suscettibili di recare pregiudizio agli interessi finanziari comunitari e il secondo protocollo  del 19 giugno 1997 che ha previsto strumenti di cooperazione giudiziaria e  di cooperazione con la Commissione, con scambio di  informazioni diretto a garantire azioni efficaci contro la frode, la corruzione, il riciclaggio e obblighi in tema di  incriminazione del riciclaggio, di confisca dei proventi di tali reati e della corruzione passiva e di responsabilità delle persone giuridiche per frodi, corruzione attiva e riciclaggio. Ulteriore protocollo del 29 novembre 1996 ha riguardato l’interpretazione pregiudiziale della convenzione da parte della Corte di Giustizia. Sempre in ambito comunitario è stata adottata la Convenzione del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione, nella quale sono coinvolti i funzionari della Comunità europea o degli Stati membri. Il 17 ottobre 2002, in tutti gli Stati membri sono entrati in vigore, la Convenzione PIF del 26 luglio 1995, nonché il primo protocollo del 27 settembre 1996 e il protocollo del 29 novembre 1996. L’ Italia nell’ agosto 2008, ha ratificato il secondo protocollo del 19 giugno 1997. La nozione di “irregolarità” era fissata nell’art. 1,2° comma del Regolamento (CE- Euratom) n. 2988/95 del Consiglio adottato il 18 dicembre 1995 ed è ora contenuta nel Regolamento (CE) 2035/2005 della Commissione del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema di informazione in questo settore. Il nuovo regolamento ha aggiunto al regolamento 1681/94 l’art. 1 bis contenente varie definizioni tra le quali : 1) “Irregolarità”: qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee attraverso l’imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita; 2) “operatore economico”: qualsiasi  soggetto che partecipa alla realizzazione di un intervento dei Fondi, ad eccezione degli Stati membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico; 3) “primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario”: una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario; 4) “sospetto di frode”: irregolarità che dà luogo, a livello nazionale, all’avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1 lettera a) della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 5) “fallimento”, le procedure concorsuali di cui all’art. 2 lettera a) del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio.

(7) La proposta riporta una tabella esplicativa aggiornata a dicembre 2011, che qui si riproduce: AT Pena detentiva fino a 6 mesi (articolo 146 StGB), 3 anni (articolo 147, commi 1 e 2, StGB), 10 anni (articoli 147, comma 3, e 148 StGB); pena detentiva fino a 3 o 5 anni e pena pecuniaria fino al doppio dell’importo evaso (articolo 7 AEG).BE Pena detentiva da 1 mese a 5 anni (articolo 450 del codice delle imposte sul reddito), pena detentiva da 2 mesi a 3 anni (articolo 451 del codice delle imposte sul reddito) e pene pecuniarie (articoli 259, 260 e 261 della legge generale in materia di imposte ed accise doganali). BG Pena detentiva da 1 a 8 anni (articoli 209 e 210 del codice penale), pena detentiva da 3 a 10 anni (articolo 211 del codice penale), pena detentiva da 2 a 8 anni (articolo 212 del codice penale), pena detentiva da 3 a 10 anni (articolo 212, comma 3, del codice penale). CY Pena detentiva di 5 anni (articolo 300 del codice penale), pena detentiva fino a 3 anni o pena pecuniaria non superiore a €5 125,80, o entrambe. CZ Pena detentiva fino a 2 anni (articoli da 209 a 212 del codice penale). DK Pena detentiva non superiore a 1 anno e 6 mesi (articolo 279 codice penale) (articolo 289A del codice penale),8 anni nei casi aggravati.EE Pena pecuniaria o detentiva fino a 3 anni (§209 del codice penale), 5 anni (§210 del codice penale) FI Pena pecuniaria o detentiva da 14 giorni a 2 anni (capo 36, sezione 1, del codice penale; capo 29, sezione 1, del codice penale; capo 29, sezione 5, del codice penale), da 4 mesi a 4 anni in forma aggravata. FR Pena detentiva fino a 5 anni e pena pecuniaria di 375 000 EUR (articoli da 313-1 a 313-3 del codice penale), fino a un massimo di 7 anni e di 750 000 EUR in forma aggravata. DE Pena detentiva fino a 5 anni o pena pecuniaria (articolo 263 GCC). EL Pena detentiva da 10 giorni a 5 anni, da 3 mesi a 5 anni (articolo 386, comma 1, del codice penale), da 2 a 5 anni in forma aggravata. HU Pena detentiva fino a 2 anni (§318 del codice penale), 5 anni (§314 del codice penale). IR Pena detentiva non superiore a 5 anni (sezione 42 della Legge 2001). IT Pena detentiva da 6 mesi a 3 anni e pena pecuniaria da 51 a 1 032 EUR (articolo 640, comma 1, del codice penale), pena detentiva da 1 a 6 anni (articolo 640-bis del codice penale). LV Pena detentiva fino a 3 anni, o arresto, servizio alla collettività o pena pecuniaria non superiore a sei volte la retribuzione minima mensile (17 074,20 EUR) (sezione 177 della Legge penale). LT Lavoro a favore della collettività, pena pecuniaria, limitazione della libertà personale, arresto o pena detentiva fino a 3 anni (articolo 182 del codice penale) o fino a 8 anni (reati gravi). LU Pena detentiva da 1 mese a 1 anno o pena pecuniaria da 500 a 30 000 EUR (articolo 490 del codice penale), pena detentiva da 1 mese a 1 anno o pena pecuniaria da 500 a 10 000 EUR (articolo 498 del codice penale). MT Pena detentiva da 4 mesi a 1 anno (articolo 298, comma 1, del codice penale), pena detentiva fino a 18 mesi e pena pecuniaria da 2 329,37 a 34 940,60 EUR (articolo 298 del codice penale), pena detentiva da 7 mesi a 2 anni (articolo 308 del codice penale), pena detentiva da 1 a 6 mesi o pena pecuniaria (articolo 309 del codice penale). NL Pena detentiva fino a: 1 anno (articolo 328 del codice penale), 2 anni (articolo 334 del codice penale), 3 anni (articolo 360 del codice penale), 4 anni (articoli 227 e 326 del codice penale) o 6 anni (articoli 225, 336, 359 del codice penale), o pena pecuniaria fino a 76 000 EUR. PL Pena detentiva da 3 mesi a 5 anni (articolo 297 del codice penale). PT Pena detentiva fino a 3 anni o pena pecuniaria (articolo 217 del codice penale). RO Pena detentiva da 6 mesi a 12 anni nella fattispecie di reato di base (articolo 215 del codice penale). SI Pena detentiva da 3 mesi a 3 anni (articolo 229 KZ-1), pena detentiva fino a 3 anni (articolo 211 KZ-1), pena detentiva fino a 5 anni (articolo 228 KZ-1), pena pecuniaria o detentiva fino a 3 anni (articolo 231 KZ-1). SK Pena detentiva fino a 2 anni (sezione 221 del codice penale), pena detentiva da 1 a 5 anni (sezioni da 222 a 225 del codice penale). ES Pena detentiva da 6 mesi a 3 anni (articolo 252 del codice penale). SE Pena detentiva fino a 2 anni (capo 9, sezione 1, del codice penale). UK Procedimento sommario: pena detentiva fino a 12 mesi, pena pecuniaria o entrambe (sezione 1 della Legge sulle frodi del 2006); condanna successiva a incriminazione: pena detentiva fino a 10 anni, pena pecuniaria o entrambe.


(8) A.VENEGONI, Alcune buone ragioni per l'istituzione di un Ufficio del Procuratore europeo, in Diritto penale contemporaneo(http://www.penalecontemporaneo.it) dicembre 2012,
  
(9) Per i documenti  finora pubblicati argomento:http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/legal-framework/green_paper/index_en.htm)

(10) In argomento v. Atti del VII Convegno di studi- UAE-OLAF  su “La circolazione della prova nell’Unione europea e la tutela degli interessi finanziari”, Milano, 27-29 gennaio 2011- ediz. 2011- CESPE (Centro studi di diritto penale europeo)

(11) A.VENEGONI, cit. “…E' constatazione comune in molti Paesi membri della UE quella per cui i procedimenti giudiziari attinenti ai reati che riguardano gli interessi finanziari della Unione, anche di dimensione puramente nazionale, non sono avvertiti né trattati come prioritari dalle autorità giudiziarie nazionali. I motivi di tale situazione sono vari: lo scarso allarme sociale che tali reati suscitano, non avendo un impatto immediatamente percepibile sulla vita quotidiana dei cittadini; il tecnicismo delle relative indagini; la prescrizione spesso troppo breve, che rende poco realistiche le prospettive di arrivare ad una sentenza di merito in fase dibattimentale. Per tutti questi motivi e probabilmente altri ancora, questi reati finiscono per non essere avvertiti come urgenze in uffici giudiziari spesso oberati da altre migliaia di fascicoli. Peraltro, proprio l'esperienza dell'OLAF di contatto diretto con le autorità giudiziarie alle quali vengono talvolta trasmessi i fascicoli nei quali si ritiene sia necessaria anche un'indagine penale, sembra dimostrare che la mancata priorità ai casi di frodi comunitarie a volte ricorra a prescindere da reali elementi che la giustifichino, quali quelli appena indicati. Questa visione, comprensibile ma - sia consentito - frutto di una conoscenza probabilmente non approfondita delle problematiche della materia delle frodi comunitarie, comporta in realtà gravi danni agli Stati membri. Esiste d'altra parte una normativa comunitaria, direttamente applicabile negli Stati membri, che sanziona l'inerzia con cui gli stessi trascurano di tutelare le finanze comunitarie. Si pensi alla normativa specifica nel settore della politica agricola comune, secondo cui se uno Stato Membro non recupera entro otto anni dalla data del primo verbale gli importi accertati come oggetto di frode o irregolarità, quando per il recupero è stato attivato un procedimento giudiziario (e addirittura entro 4 anni quando non è pendente un procedimento giudiziario), lo Stato sarà tenuto a sopportrea il costo del mancato recupero nella misura del 50% della somma in questione. E' del tutto evidente che, su cifre di decine o centinaia di milioni di euro, un aggravio del 50% di tali importi significa un peso decisivo per l'economia di un Paese, a maggior ragione in una situazione di crisi come quella odierna. La trattazione efficace e rapida dei procedimenti giudiziari in materia di frodi comunitarie è quindi essenziale. In questo senso, un ufficio che sia dedicato solo a questo tipo di procedimenti assicurerebbe una migliore trattazione degli stessi, sia in termini di quantità che di qualità, creando le premesse perché molti Stati membri possano evitare di subire l'applicazione delle sanzioni finanziarie sopra citate, con correlativo beneficio della stessa Unione Europea, che vedrebbe aumentare le possibilità di recupero delle somme oggetto di frode…”.

(12) A.VENEGONI, op. cit. 
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