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La perdita di risorse comunitarie per le rettifiche finanziarie in agricoltura

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Cons. Paolo Luigi Rebecchi
La relazione presentata dal Procuratore generale della Corte dei conti in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 (1), ha esposto, tra l’altro, le tipologie di comportamenti gestionali delle pubbliche amministrazioni che hanno registrato le maggiori criticità, dando luogo a giudizi di responsabilità amministrativo contabile (vicende collegate ad illeciti penali (2), attività contrattuale (3), gestione fondi e patrimonio pubblico, uso strumenti finanziari e giudizi di conto,  incarichi e consulenze, gestione della spesa sanitaria (4), gestione dei servizi di riscossione), oltre a considerazioni generali su novità normative, andamenti giurisprudenziali, statistiche relative alla funzione requirente (5) , modalità di esecuzione delle sentenze di condanna e questioni attinenti al contenzioso pensionistico.
La relazione, come di consueto , si è anche occupata delle frodi e irregolarità nella gestione dei fondi comunitari e dei contributi pubblici, dando conto dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità (6) e di merito (7) e delle aperture della Commissione europea già segnalate su questa rivista (8). 
Nell’ambito di tale capitolo è stato effettuato un approfondimento su un tema pressoché sconosciuto ma produttivo di rilevanti effetti sul bilancio nazionale in termini di riduzione dei contributi comunitari in agricoltura, che si affianca a quello più noto derivante da frodi e irregolarità (9).
Si tratta delle “rettifiche finanziarie”. 
Viene osservato (10) nella relazione che per garantire che le somme erogate nel settore dell’agricoltura nell’ambito della PAC (Politica Agricola Comune), attraverso il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) che finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori e le misure volte a regolare i mercati agricoli (es. restituzioni all’esportazione) e il FEASR (fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che finanzia i programmi di sviluppo rurale degli Stati Membri, entrambi istituiti con il reg. CE n. 1290/2005,  siano gestite in maniera corretta, l’UE attribuisce estrema importanza alla sussistenza di sistemi di gestione e controllo che offrano ragionevoli garanzie in merito al corretto utilizzo di questi fondi e al recupero di eventuali pagamenti irregolari. Il compito di effettuare i pagamenti ai beneficiari, per il principio della gestione concorrente, spetta agli Stati Membri che agiscono attraverso organismi pagatori nazionali o regionali riconosciuti attraverso uno specifico procedimento dalla Commissione. Il rimborso della spesa sostenuta dagli organismi pagatori degli Stati Membri è effettuato dalla Commissione che adotta una decisione annuale di liquidazione dei conti tramite la quale dichiara di accettare i conti annuali di tali organismi sulla base dei certificati e delle relazioni inviati dagli organismi stessi, fatta salva la possibilità di adottare decisioni successive intese a recuperare spese che non siano state effettuate in conformità alle norme comunitarie (a seguito della c.d. verifica di conformità). Gli Stati membri sono, infatti, tenuti ad assicurarsi che i pagamenti agricoli siano reali ed eseguiti correttamente, al fine di evitare irregolarità e per non dover recuperare somme versate indebitamente. Peraltro va altresì ricordato che gli Stati membri hanno comunque l’obbligo di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità applicando le norme e le procedure nazionali. Se l’operazione di recupero va a buon fine sono tenuti ad accreditare le somme recuperate ai fondi. Qualora però lo Stato membro impieghi oltre quattro anni per portare a termine il recupero (otto anni in ipotesi di contenzioso giudiziario), la Commissione addebita il 50% della somma in sospeso allo Stato membro interessato, c.d. regola del 50/50 (art. 32 del reg. CE 1290/2005). I singoli regolamenti settoriali poi prevedono dettagliate disposizioni in materia di controlli e riduzioni in relazione ai rischi individuati. I controlli devono essere effettuati dagli organismi pagatori o da organismi delegati che agiscono sotto la loro supervisione. La procedura di verifica della conformità operata dalla Commissione è intesa a escludere dal finanziamento dell’Unione europea le spese non eseguite nel rispetto della normativa comunitaria. Quindi mentre il recupero dei versamenti irregolari dai beneficiari finali rimane di esclusiva competenza degli Stati membri, le rettifiche finanziarie gravano direttamente sugli Stati membri e vengono applicate allo scopo di indurre i medesimi ad effettuare le spese nel rispetto delle norme comunitarie e a migliorare i sistemi di gestione e di controllo. Al termine di una procedura dettagliatamente disciplinata e che garantisce il contraddittorio tra le parti, la Commissione adotta una formale decisione che può essere contestata dagli Stati Membri dinanzi agli organi di giustizia dell’UE (Tribunale e Corte di Giustizia). Qualora la Commissione identifichi nei sistemi di pagamento e di gestione dei fondi degli Stati membri delle gravi mancanze con conseguente impatto finanziario sul bilancio dell’Unione, potrà emanare una rettifica finanziaria. La gravità dell'inosservanza ed il danno finanziario sono i due parametri utilizzati per commisurare la rettifica. Tra i metodi di calcolo applicati dalla Commissione per le correzioni finanziarie vi è quello specifico effettuato in base alla perdita effettiva o ad una sua estrapolazione ovvero quello forfettario calcolato in percentuale sull’intera spesa dell’organismo pagatore che rispecchia il rischio finanziario per l’UE in base alla gravità delle carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo. La Commissione ha adottato orientamenti che prevedono tassi forfettari di rettifica del 2%, 5%, 10% o 25% della spesa a rischio in relazione al tipo di controllo (essenziale o secondario) previsto per ogni regime di aiuti e alla gravità delle carenze riscontrate. Peraltro il tasso di rettifica può giungere fino al 100% della spesa qualora le carenze siano talmente gravi da costituire una totale violazione delle norme comunitarie. Le rettifiche finanziarie, pertanto, nell'ottica del sistema UE, sono strumenti che, seppur afflittivi, non rivestono un ruolo meramente sanzionatorio, ma svolgono l'importante funzione di tutelare le risorse dell'Unione da falle sistemiche che possono presentarsi negli Stati Membri, qualora assurgano ad una gravità tale da pregiudicare la corretta implementazione dei programmi. Nel quinquennio 2007-2011 sono state adottate nei confronti dell’Italia, che risulta tra i Paesi maggiormente sanzionati (secondo solo alla Grecia), decisioni di rettifica finanziaria per un ammontare di complessivi euro 619.726.745,37. Anche nel 2012 sono state adottate dalla Commissione decisioni che hanno applicato all’Italia rettifiche finanziarie di elevati importi. In particolare, la decisione n. 37 della Commissione ha applicato all'Italia una correzione finanziaria una tantum in relazione a carenze riscontrate nei controlli dei frantoi e riguardo alla compatibilità delle rese negli esercizi finanziari 2005-2006, per l’inosservanza dei termini di pagamento relativi agli esercizi finanziari 2007 e 2009 e relativamente al contributo temporaneo per la ristrutturazione nel settore dello zucchero riferito al 2009, per un importo totale pari a euro 57.232.075,00. La decisione n. 38 del 22 giugno 2012 ha applicato all’Italia una correzione finanziaria una tantum pari ad euro 99.396.373,00 relativamente all’impianto di vigneti e per pagamenti effettuati oltre il termine nel settore dell’olio d’oliva, una correzione forfetaria del 2% o 5% pari ad euro 12.146.842,00 per carenza di controlli nei settori dello sviluppo rurale e della trasformazione di agrumi e di pomodori. La decisione n.39 del 6 settembre 2012, in riferimento a lacune individuate nel calcolo dei diritti all'aiuto e per carente integrazione del settore dell'olio di oliva nell'RPU (Regime di Pagamento Unico) nell'ambito degli aiuti alla superficie ha ulteriormente applicato all'Italia una rettifica finanziaria per complessivi euro 30.850.595,00, di cui euro 770.477,00 per rettifiche forfetarie del 5% per carenze nei controlli, euro 2.726.743,00 per lacune nel calcolo dei diritti all’aiuto, superamento del cofinanziamento e pagamenti tardivi e euro 27.353.375,00 per rettifiche finanziarie specifiche relative agli esercizi finanziari 2007, 2008, 2009, 2010 in riferimento al settore dell’olio d’oliva nell’RPU. Sempre nel corso del 2012 sono giunte a definizione davanti al Tribunale di Lussemburgo alcune controversie inerenti decisioni adottate dalla Commissione negli anni precedenti. In particolare con la decisione 2008/582/CE della Commissione in data 8 luglio 2008 in riferimento al settore ortofrutticolo era stata imposta all’Italia una rettifica finanziaria del 25% per l'attuazione solo parziale o l'assenza di controlli essenziali, oltre alla sussistenza di rilevanti prove dell'esistenza di frodi diffuse nel regime di trasformazione degli agrumi; erano state inoltre applicate rettifiche del 5% e del 2% per disfunzioni nei controlli con il rischio significativo di perdite nei settori dell’esportazione di ortofrutticoli e di zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e degli aiuti alla superficie. L'ammontare totale delle rettifiche imposte all'Italia con la medesima decisione era di euro 174.704.913,00, decisione confermata dalla sentenza del Tribunale dell’UE di Lussemburgo del 9 ottobre 2012. Sempre il Tribunale dell’UE, con sentenza del 12 settembre 2012, ha altresì confermato la decisione 2006/678/CE del 3 ottobre 2006 con la quale la Commissione aveva posto a carico della Repubblica italiana le conseguenze finanziarie relative a 157 casi di irregolarità per un importo complessivo pari a euro 310.849.495,98 ritenendo che non avesse agito con la dovuta diligenza nel recupero dei pagamenti irregolari. La relazione sul punto conclude evidenziando che “…Il quadro che emerge dall’analisi delle rettifiche finanziarie subite dall’Italia merita particolare attenzione. Ripercorrendo sinteticamente le decisioni più afflittive si riscontra un sistema fortemente inefficiente, lacunoso, quindi costoso, i cui vizi ricadono in tutti i settori sostenuti dai fondi agricoli che rivestono un ruolo strategico nell’economia nazionale. In particolare risultano coinvolti i settori della produzione di agrumi e di olio interessati da numerose rettifiche finanziarie e da pronunce delle Sezioni giurisdizionali e attività istruttorie delle Procure regionali della Corte dei conti volte ad arginare e contrastare il fenomeno delle frodi. Anche solo dall’analisi dei dati riportati nei paragrafi successivi, che rappresentano solo la piccola percentuale di illeciti approdati alle procure contabili, viene in evidenza come permangono troppo elevati i casi di disfunzioni nel settore che o per percezione o utilizzo illecito dei fondi da parte dei beneficiari, con l’intervento a volte di organizzazioni criminali, o per assenza o insufficienza dei relativi controlli obbligatoriamente previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria e nazionale, non consentono di raggiungere a pieno i benefici potenzialmente ricavabili dall’importante finanziamento comunitario…”.
Quello dell’inefficienza complessiva del sistema di erogazione e controllo dei benefici comunitari, in particolare in agricoltura,  costituisce pertanto un ulteriore settore di criticità e che richiede interventi decisi volti a scongiurare rischi di perdita di rilevanti risorse che depotenziano anche i risultati ottenuti in sede di negoziati sull’assegnazione dei  fondi e può costituire un nuovo settore di intervento della stessa funzione giurisdizionale contabile in presenza dei ipotesi specifiche di comportamenti dolosi o  gravemente colposi riscontrabili negli apparati amministrativi di gestione e controllo.


Note

(1) S.NOTTOLA, Relazione del Procuratore generale della Corte dei conti, per l’ inaugurazione dell’anno giudiziario 2013 - Roma, Aula delle Sezioni riunite, 5 febbraio 2013, in www.corteconti/procuragenerale.it 

(2) Relazione cit. (rel. Lener)  riferisce che “…Le citazioni emesse dalle procure regionali in materia di danni da reato sono state complessivamente 317 (243 nel 2011) per un importo di euro 215.568.503,00, di cui 214.026.850,00 per danno patrimoniale ed euro 1.541.653,00 per danno all’immagine. Le Sezioni giurisdizionali regionali hanno inflitto 255 condanne per un risarcimento di euro 2.854.908.845,00 a vari enti pubblici per danni patrimoniali pari ad euro 2.852.237.576,00 e per danni all’immagine pari ad euro 2.671.269,00. Sempre in materia di danni da reato, le quattro Sezioni d’Appello della Corte hanno emesso nel corso del 2012 n. 47 condanne definitive per un importo pari ad euro 9.758.878,00, di cui euro 8.193.161,00, per danno patrimoniale di euro 1.565.718,00, per danno all’immagine…”

(3) La rel. cit. (rel. Lombardo) richiama una serie di decisioni della Corte dei conti in materia di danno da attività contrattuale: sez. Campania n. 1546 dell’11 ottobre 2012, per la distinzione tra illegittimità provvedimentale presupposta ed illiceità della fattispecie dipendente, produttiva di danno erariale secondo le connotazioni proprie del giudizio di responsabilità amministrativa-contabile; sez. Puglia n. 1061 dell’11 luglio 2012 che  mette in luce la figura del funzionario dell’Amministrazione appaltante, nella duplice veste di direttore dei lavori e di progettista; sez.  Lombardia n. 450 del 19 novembre 2012 ove viene scrutinato un contratto per l’effettuazione del servizio di mense scolastiche stipulato dall’amministrazione comunale, la cui nullità era stata postulata dalla Procura regionale in conseguenza dell’illecito accordo intervenuto tra l’amministratore dell’impresa aggiudicataria dell’appalto e il convenuto (nella sua veste di componente della commissione giudicatrice di gara, nonché di amministratore unico della società incaricata dal Comune di predisporre gli atti di gara e di verificare la corretta esecuzione dell’appalto), concretatosi in una turbativa del procedimento di aggiudicazione, per violazione delle norme attinenti alla disciplina delle procedure di evidenza pubblica, ritenute imperative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1418 c.c. Il danno contestato è stato individuato  nel prezzo corrisposto all’impresa appaltatrice, in assenza di un valido ed efficace assetto negoziale in grado di legittimare l’esborso finanziario a carico delle finanze pubbliche, al netto dell’utilità comunque conseguita dall’ente pubblico per effetto dello svolgimento, sia pure di fatto, del servizio; sez.  Liguria n. 187 del 31 luglio 2012, in tema di “danno alla concorrenza” – inteso come inosservanza delle procedure di evidenza pubblica che subordinano la stipulazione dei contratti di acquisto dei beni o servizi al previo espletamento di una gara – questa sentenza ha ribadito che “la ratio sottesa alle norme di contabilità che tali procedure disciplinano – accanto alle altre concorrenti finalità, alcune delle quali di derivazione comunitaria (trasparenza, imparzialità, par condicio, libera concorrenza..) – è, infatti, tradizionalmente quella di consentire all’amministrazione il contenimento della spesa pubblica e di ottenere le condizioni più vantaggiose”; sez.  Friuli Venezia Giulia n. 45 del 16 marzo 2012 ove il “danno alla concorrenza” viene configurato con maggiore approfondimento, alla stregua di un grave nocumento di natura patrimoniale, corrispondente al differenziale tra il prezzo pagato per l’esecuzione dei lavori ed il minor prezzo che verosimilmente l’ente avrebbe pagato ove gli appalti non fossero stati manipolati; sez.  Abruzzo n. 27 del 24 gennaio 2012, nella quale  il Giudice ha accertato che il procedimento di scelta del contraente era stato sviato dal ricorso ingiustificato alla trattativa privata, mentre vi erano i requisiti per procedere all’affidamento con l’appalto concorso; sez.  Basilicata n. 2 del 17 gennaio 2012, in tema di responsabilità del direttore dei lavori; Sentenza Sicilia n. 1 del 2 gennaio 2012 che ha affermato la sussistenza della responsabilità per danno erariale derivante dalla impossibile utilizzazione di un’opera pubblica da parte del Comune – segnatamente un autoparco comunale – a causa delle macroscopiche difformità riscontrate a seguito del collaudo negativo, eseguito sull’opera medesima, difformità tutte riconducibili al comportamento gravemente colposo tenuto dal Progettista – Direttore Lavori; sez.  Sardegna n. 1 del 5 gennaio 2012 ove sono esaminate  le difformità riscontrate in sede esecutiva dell’appalto costituenti un depauperamento erariale, nel senso che – nel porsi in contrasto con specifiche prescrizioni contrattuali o di legge – hanno violato le regole del contratto o quelle dettate dalle competenti autorità (Genio civile, ecc.), tanto da manifestare un’oggettiva inutilità rispetto alle finalità perseguite dall’Amministrazione appaltante. 

(4) Rel. cit. (rel. Benedetti) “…L’anno giudiziario si è concluso con 44 sentenze definitive delle Sezioni giurisdizionali di appello (in quanto emesse in secondo ed ultimo grado) per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro, comprensivo sia dei risarcimenti stabiliti a seguito di esame nel merito della vicenda, sia conseguente da quelli ridotti con la definizione agevolata dei giudizi, in applicazione dell’art. 1, commi 231-233, della legge n. 266 del 2005. La maggior parte dell’importo fa riferimento a danni patrimoniali di vario genere. A tale dato va inoltre aggiunto l’importo, anch’esso definitivo, di oltre 200 mila euro quale risarcimento spontaneamente corrisposto dagli indagati prima dello svolgimento del processo, evitando così il relativo giudizio. Sono state  inoltre emesse altre 139 sentenze di primo grado da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali, con risarcimenti al momento  addebitati per un importo complessivo di oltre 41 milioni di euro.  Tale dato è, tuttavia, da considerarsi provvisorio perché, pur essendo la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, la sua efficacia è sospesa normativamente in  caso di impugnativa in appello, sede nella quale gli importi di condanna devono essere confermati e dove potrebbero essere soggetti a variazione (in senso diminutivo) considerata la già ricordata possibilità dei soggetti condannati  in prima istanza  di potersi  avvalere della possibilità di definire il giudizio in via agevolata, limitando il pagamento del risarcimento a  non più del 30% dell’importo stabilito in primo grado.

(5) Rel. Cit. (rel. Giordano) “…Dal punto di vista quantitativo, rispetto al 2011, accanto ad una decisa diminuzione delle denunce pervenute agli uffici regionali di procura (-25,4%), va sottolineato un consistente aumento (+8,5 %) delle citazioni in giudizio, che, in termini numerici, sono passate dalle 1187 dell'anno precedente a 1297 nel 2012. L’incremento è in parte dovuto al consolidarsi del quadro normativo conseguente all'evoluzione della legislazione e della giurisprudenza ma, soprattutto, ad un considerevole sforzo di diversi uffici del pubblico ministero contabile….Le percentuali più consistenti si riferiscono a quelle in materia di irregolarità nelle attività contrattuali(12,9%), danni al patrimonio pubblico (11,4%), frodi comunitarie (10,9%), gestione del personale (10,6%), mancata riscossione di entrate (8,1%), consulenze esterne e incarichi (7,1%). Il numero delle citazioni riguardanti danni da attività contrattuale sono passate da 239 nel 2011 a 167 nello scorso anno, con una contrazione pari al 27,2%. L’11,4% degli atti di citazione è costituito da fattispecie concernenti danni al patrimonio e si riferisce a 147 atti, con un calo di 20 atti rispetto alle 167 citazioni emesse nel 2011. Un incremento è stato invece registrato nel settore delle frodi comunitarie, dove sono stati emessi 141 atti di citazione a fronte dei 127 emessi nell’anno precedente. La tipologia di danno nella gestione del personale, comprendente irregolarità nelle assunzioni, inquadramenti, assenteismo, ecc., è stata oggetto di 137 citazioni, con una variazione in aumento di 31 atti rispetto al 2011, pari al 26,1%. Crescono in maniera importante le azioni per danni connessi alla mancata riscossione delle entrate (dal 3,4% del 2011 all’8,1% del 2012). Si rileva, peraltro, un 21,0% di citazioni dovute a danni conseguenti a tipologie di danno erariale non riconducibili a quelle tradizionali. La loro rilevazione comincia ad esporre dati complessivamente consistenti (n. 273) ma esse tuttavia, singolarmente considerate, si presentano marginali sia come frequenza sia come incidenza finanziaria…”.

(6) Rel cit. “… Con due sentenze, n. 2575/12 del 31 gennaio 2012 e n. 5703, ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti rispettivamente avverso le sentenze n. 216/11 e 215/11, entrambe della Sezione prima centrale che avevano, con decisioni non definitive, respinto il motivo di gravame imperniato sul difetto di giurisdizione sollevato da uno stesso amministratore di consorzio cooperativo che era stato condannato in primo grado per indebita percezione di fondi pubblici. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360, comma 3 c.p.c.) in quanto le sentenze di appello impugnate non avevano deciso, nemmeno parzialmente, il merito della causa essendosi entrambe limitate a decidere, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2 n. 4, due questioni pregiudiziali (supposto difetto di giurisdizione del giudice contabile e supposta carenza di legittimazione passiva dell’intimato) e una questione preliminare di merito (eccezione di prescrizione). Con la sentenza n. 17840/12 del 18 ottobre 2012, relativa al ricorso proposto dall’amministratore di una S.p.A. condannato in sede contabile unitamente alla società stessa per indebita percezione di fondi ex legge 488/1992 a risarcire il Ministero per lo sviluppo economico per un importo di 3,4 milioni di euro, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per essersi formato, nel giudizio di merito, il giudicato implicito sulla giurisdizione, non essendo stata la sentenza di primo grado, che aveva statuito al riguardo, impugnata sul punto dal ricorrente. Una espressa conferma dell’anzidetto indirizzo giurisprudenziale si rinviene infine nella sentenza n. 12108/12 del 16 luglio 2012 riguardante il ricorso proposto dal socio e legale rappresentante di una S.p.A. nonché da un incaricato della società Sviluppo Italia per la valutazione degli investimenti effettuati dalla S.p.A. stessa, condannati a risarcire 1,6 milioni di euro  per l’indebita utilizzazione di finanziamenti erogati dal Ministero dell’Industria e relativi alla produzione di telefoni cellulari. La sentenza di primo grado (Sez. Toscana, n. 94/2009) aveva statuito anche sulla giurisdizione. La sentenza di appello n. 746/2010 della Sezione Terza centrale aveva confermato la decisione di primo grado. Le Sezioni Unite hanno respinto il motivo di ricorso incentrato sulla affermazione che il giudice contabile difetterebbe di giurisdizione in ragione “della natura privata della società destinataria del finanziamento pubblico e della insussistenza di un rapporto di servizio tra l’amministratore ed il socio di detta società ed il Ministero dell’industria”. Le SS.UU. hanno affermato che “la censura è infondata alla stregua del principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce denaro pubblico – che può essere anche un privato- bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti (così Cass. SS.UU. n. 23332/2009, citata in sentenza, dalla quale i ricorrenti prescindono).

(7) Rel cit. “…In primo grado risultano emesse nel 2012 complessivamente 128 sentenze per un importo complessivo di 68.254.158,00 euro (nel 2011 erano state emesse 111 sentenze per un importo complessivo di 64.995.951,00 euro; nel 2010, 93 sentenze per un importo di condanne pari a 75.706.201,00 di euro, nel 2009 n. 60 sentenze per euro 24.561.892,00)….Le Sezioni di Appello nel 2012 hanno emesso venti sentenze nel settore dei finanziamenti pubblici per un importo complessivo di euro 3.760.880,00….Per quanto attiene agli atti di citazione delle Procure regionali, risulta complessivamente, nella materia, l’emissione di 181 atti di citazione per un importo complessivo  di euro 102.344.975,00…I dati globali dell’ultimo quinquennio 2008-2012, risultano i seguenti: per le sentenze di primo grado risultano emesse complessivamente n. 402 sentenze (128 nel 2012; 111 nel 2011; 93 nel 2010; 60 nel 2009 e 10 nel 2008), per un importo di condanne pari a totali euro 236.063.910,00 (nel 2012 euro 68.254.158,00; nel 2011 euro 64.995.951,00; nel 2010 euro 75.706.201,00, nel 2009 euro 24.561.892,00, nel 2008 euro 2.545.709,00). Nello stesso quinquennio le citazioni emesse risultano complessivamente n. 767 (181 nel 2012; 190 nel 2011; 159 nel 2010; 145 nel 2009; 92 nel 2008), per un importo totale pari a euro 616.255.342,00 (nel 2012 euro 102.344.975,00; nel 2011 euro 157.997.248,00; nel 2010 euro 152.632.127,00; nel 2009 euro 136.260.993,00; nel 2008 euro 67.020.000,00)…”. 

(8) “La Commissione europea riconosce e sostiene la giurisdizione contabile italiana nel caso di frode riguardante fondi comunitari in gestione diretta”, , in Argilnews-dicembre2012-gennaio 2013 http://www.newsandsociety.net/pdf/20131-argilnews.pdf);

(9) “Rapporti fra sequestro penale e sequestro contabile in recenti esperienze in tema di frodi comunitarie nel settore delle spese dirette”, in Argilnews n.9 –settembre 2011(http://www.newsandsociety.net/pdf/201104-argilnews.pdf); Utilizzo dei fondi strutturali. Attività di controllo”, in Argilnews-gennaio 2012(http://www.newsandsociety.net/pdf/201201-argilnews.pdf); “Il “saccheggio “” dell’erario attraverso le frodi nei finanziamenti pubblici secondo la relazione anticorruzione” 2010,in  Argilnews-n.4-maggio2011 (http://www.newsandsociety.net/pdf/201104-argilnews.pdf); “La circolazione della prova nel processo contabile”, in Atti del VII Convegno di studi- UAE-OLAF  su “La circolazione della prova nell’Unione europea e la tutela degli interessi finanziari”, Milano, 27-29 gennaio 2011- ediz. 2011- CESPE (Centro studi di diritto penale europeo), pagg.  163-184;; “Frodi comunitarie e danni finanziari secondo la Corte dei conti italiana”, in Argilnews-n.3-  marzo 2011  (http://www.newsandsociety.net/pdf/201101-argilnews.pdf); 

(10) rel.cit. (rel. Pomponio).
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