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Regole europee in materia di aiuti di Stato e disposizioni interne di adeguamento

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del Cons. Paolo Luigi Rebecchi
Gli “Aiuti di Stato” (1) costituiscono argomento con il quale si devono confrontare tutte le decisioni di politica economica degli Stati membri dell’Unione, comprese le misure di correzione del ciclo economico da adottarsi  al fine di favorirne il mutamento verso l’uscita dallo stato di crisi economico finanziaria (2).
E’ questa materia di notevole importanza nell’ambito del “diritto europeo” essendo direttamente collegata ai principi di concorrenza e di pari trattamento nello svolgimento delle attività economiche che sono stati, fin dall’inizio, alla base del processo di unificazione (3). 
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) , come modificato dal Trattato di Lisbona, li disciplina in particolare agli artt. 107-108 e 109, ma sono anche richiamati in varie altre disposizioni del medesimo Trattato (art. 42, 43, 50, 93)(4).
Secondo l’art. 107 (ex art 87 del precedente trattato della comunità europea), salvo speciali deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.  Sono compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione (cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il consiglio, su proposta della commissione, può adottare una decisione che abroga quest’ultima previsione). Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: 
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e)   le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del consiglio, su proposta della commissione. 
Le procedure regolanti i regimi di aiuto sono disciplinate nel successivo art. 108   (ex articolo 88 del TCE),per il quale la commissione  UE procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. Qualora la commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa stessa fissato.
Qualora lo Stato non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la corte di giustizia dell'Unione europea. A richiesta di uno Stato membro, il consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista nel medesimo articolo la richiesta dello Stato interessato rivolta al consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la commissione delibera. Alla commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno secondo l’articolo  107, la commissione inizia  la procedura di contestazione.  Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. La commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di comunicazione alla commissione. Infine, secondo l’art. 109   (ex articolo 89 del TCE), il  consiglio, su proposta della commissione e previa consultazione del parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
Tali norme sono spesso oggetto di contenzioso fra gli Stati membri e la commissione (o fra gli Stati stessi) nei giudizi davanti alla corte di giustizia (5) la cui giurisprudenza ne ha progressivamente precisato il significato , la rilevanza e gli effetti. Il contenzioso può essere inoltre promosso dai singoli soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici sui quali siano intervenute decisioni in tema di aiuti (Corte di giustizia, sez. I , sentenza 14 ottobre 2010, causa C-67/09 soc. Nuova Agricast e altra c. Commissione europea)(6).
L’esito del contenzioso, oltre alle misure direttamente disposte dalla corte di giustizia è rilevante per l’opera di definizione del contenuto delle norme comunitarie in materia.
Ne deriva che   è stata precisata la distinzione fra “aiuto” e “sovvenzione”(7), osservandosi che il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione perché esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi i quali, in varie forme , alleviano gli oneri che normalmente gravano sui bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (Corte di giust., 19 marzo 2013, cause riunite C-399/10P e C-401/10 P, Bouyegues SA e a.c. Commissione;24 gennaio 2013, causa C-73/11 P Frucona Kosice e a.s. c. Commissione). L’aiuto, per essere qualificato tale deve essere concesso direttamente o indirettamente attraverso risorse pubbliche ed essere imputato allo Stato (Corte di giust., 8 settembre 2011, causa C-222/08 P, Commissione contro Paesi Bassi).L’art. 107 n. 1 TFUE non opera distinzioni fra interventi statali a seconda degli scopi, ma li definisce con riguardo agli effetti (Corte di giust., 8 settembre 2011, causa C-279/08 P, Commissione c. Paesi Bassi). Per qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato non è necessario dimostrare una reale incidenza dell’aiuto sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma è sufficiente esaminare se l’aiuto sia idoneo a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (Corte di giust., 30 aprile 2009, causa C-494 P. Commissione c. Italia e soc. Wam). L’art. 107 n. 1 TFUE vieta gli aiuti selettivi e per valutare la selettività di una misura occorre accertare se , nell’ambito di un dato regime giuridico, essa rappresenti un vantaggio per talune imprese rispetto ad altre che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga (Corte di giust. 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 e C-107/09 P).La stessa decisione ha precisato che non costituiscono aiuti di Stato i vantaggi risultanti da una misura generale applicabile senza distinzione a tutti gli operatori economici. La nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e pertanto, selettivi a priori, qualora la differenziazione risulti dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (Corte di giust. 29 marzo 2012, causa C-417/10 Min economia e fin. e altra soc. 3M Italia). Una misura fiscale in deroga rispetto all’applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata qualora discenda direttamente dai principi informatori e basilari di tale sistema e costituisce invece aiuto di Stato un provvedimento mediante il quale le pubbliche autorità accordino a determinate imprese un’esenzione fiscale che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole di quella di altri contribuenti (Corte di giust., 8 settembre 2011, cause riunite C.78/08 , C-79/08 e C-80/08, Min. ec. E fin. E a.c. Soc. coop. Paint Graphos). Con la sentenza Corte di giust., 14 ottobre 2010, causa C-67/09 P, Nuova Agricast e Cofra c. Commissione è stato stabilito che un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, violi i principi generali dell’Unione, quali quelli di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, parità di trattamento, non può essere dichiarato, dalla commissione, compatibile con il mercato comune.  
Il contenzioso in materia di aiuti riguarda anche l’Italia ed il suo andamento è riferito periodicamente dal dipartimento per le politiche europee, con le proprie relazioni (in www.governo.it).
Sull’argomento interviene periodicamente anche il procuratore generale della corte dei conti (8), con osservazioni sia in generale sul contenzioso dinanzi alla corte di giustizia UE e alla corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), sia in particolare, per quanto attiene alle controversie in materia di aiuti di Stato. A quest’ultimo riguardo è’ stata richiamata la sentenza per inadempimento  del 29 marzo 2012 causa C- 234/2010 concernente il mancato recupero di aiuti di Stato a favore dell'industria alberghiera in Sardegna. La sentenza trae origine dalla decisione della commissione n. 854 del 2008 con la quale era stato accertato che il regime di aiuti in favore di investimenti nell'industria alberghiera in Sardegna di cui alla legge regionale n.9 del 1998 illegalmente attuata dall'Italia non era compatibile con il mercato comune. In base alla detta decisione l'Italia avrebbe dovuto recuperare gli importi erogati oltre agli interessi calcolati dalla data in cui i pagamenti erano stati erogati a favore dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero. La commissione nel suo ricorso per infrazione ha rilevato che l'Italia non aveva provveduto al recupero degli aiuti nel termine previsto, senza un giustificato motivo, ragion per cui sussistevano i presupposti per dichiarare l'inadempimento. La corte di giustizia ha respinto le eccezioni sollevate dall'Italia, tra le quali quella relativa all'impossibilità di attuare il recupero dell'aiuto, a fronte di provvedimenti adottati dai giudici nazionali volti a sospendere gli effetti delle decisioni di recupero. Per l'Italia infatti: "Alla luce delle ordinanze di sospensione emanate dai giudici nazionali, sarebbe giuridicamente impossibile, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, dare esecuzione alla decisione 2008/854, in quanto i principi generali della certezza del diritto e dell’autorità del giudicato ostano a tale esecuzione." La corte, disattendendo l'eccezione ha rilevato che:" il provvedimento di un giudice nazionale che mira a sospendere l’atto nazionale adottato in esecuzione di una decisione della commissione che obbliga lo Stato membro a recuperare un aiuto illegittimo, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, deve essere giustificato da argomenti volti a dimostrare l’invalidità della decisione di cui trattasi. Tale requisito si applica anche qualora la legittimità di tale decisione sia contestata dinanzi al tribunale" e che "un ricorso di annullamento presentato dinanzi al tribunale contro una decisione che ordina il recupero di un aiuto non ha effetto sospensivo sull’obbligo di dare esecuzione a tale decisione (v. sentenza del 6 dicembre 2007, Commissione/Italia, C 280/05, punto 21). Nella fattispecie, l’analisi delle ordinanze dei giudici nazionali versate agli atti dalle parti, riguardanti il recupero degli aiuti illegittimi disposto con la decisione 2008/854, non consente di dimostrare che le condizioni indicate dalla giurisprudenza citata al punto 48 della presente sentenza fossero soddisfatte. In particolare, con ordinanza del 29 luglio 2009, il tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sospeso l’esecuzione delle decisioni nazionali volte a recuperare gli aiuti illegittimi con la motivazione che il recupero dei medesimi causerebbe un danno grave e irreparabile ai rispettivi beneficiari. Con ordinanza del 26 maggio 2010, lo stesso giudice nazionale ha nuovamente sospeso l’esecuzione di una decisione volta a recuperare gli aiuti illegittimi, in ossequio al principio del rispetto del legittimo affidamento di uno dei beneficiari e della proposizione dinanzi al tribunale di un ricorso di annullamento della decisione 2008/854. Orbene, le ordinanze di sospensione menzionate al punto precedente non tengono conto dell’interesse dell’Unione e non indicano le ragioni per cui i giudici dell’Unione sarebbero indotti a dichiarare l’invalidità della decisione 2008/854. Ad ogni modo, le sospensioni di cui trattasi sono state ordinate dopo la scadenza del termine impartito per il recupero degli aiuti illegittimi in data 4 novembre 2008. Ciò posto, la Repubblica italiana non può avvalersi delle ordinanze dei giudici nazionali, che dispongono provvedimenti provvisori, per giustificare la mancata esecuzione della decisione 2008/854 entro i termini stabiliti." 
Sempre relativa al settore degli aiuti di Stato è la sentenza del 21 marzo 2013, causa C-613-2011 con la quale la corte ha accertato l'inadempimento dell'Italia alla decisione 2008/92/CE della commissione che ha dichiarato incompatibile l'aiuto concesso a favore del settore della navigazione in Sardegna, ordinando il recupero degli aiuti presso i beneficiari. Come nel caso di cui alla sentenza del 29 marzo 2012, la corte di giustizia non ha ritenuto giustificabile la scelta dell'Italia di non attivare tutte le possibili procedure di recupero stante il loro prevedibile esito negativo (mancata insinuazione nel passivo fallimentare di una delle imprese beneficiarie), accertando così l'inadempimento dello Stato. La commissione, nei primi mesi del 2013 ha inoltre avviato due nuove procedure di infrazione per aiuti di Stato.
Le procedure di infrazione, anche nella materia degli aiuti di Stato, comportano conseguenze finanziarie rilevanti.
Come osservato nelle osservazioni del procuratore generale della corte dei conti citate (9), varie diposizioni, sono state introdotte al riguardo, sin dalle leggi finanziarie del 2007 che, hanno previsto l'obbligo per le autonomie locali ed anche per gli enti pubblici in genere di prevenire l'instaurazione delle procedure di infrazione di cui agli articoli 226, 258 e 260 TFUE (ex artt. 226 e 228 UE ) o di porre termine alle stesse, adottando ogni misura necessaria, nonché di curare la tempestiva esecuzione delle sentenze della corte di giustizia. In caso di mancato adempimento lo Stato si riserva nei confronti degli enti locali e nei confronti degli altri enti pubblici l'esercizio dei poteri sostitutivi conformemente alle leggi numero 131 del 2003 e numero 11 del 20 maggio 1954. Inoltre per gli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della corte di giustizia rese ai sensi dell'articolo 228 comma terzo TCE, le disposizioni prevedono il diritto dello Stato di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari, secondo le modalità stabilite dalla legge; previsione questa posta a tutela dell'integrità patrimoniale del bilancio statale, sollecitata da una comunicazione della commissione europea che ha modificato la politica di applicazione delle sanzioni pecuniarie per i casi di infrazione comunitaria, aggravandola sensibilmente rispetto al regime vigente. 
Tale impianto normativo ha ricevuto conferma negli interventi successivi ed in particolare in quello di cui all'ultima legge comunitaria per il 2013 (la n. 234 pubblicata nella GU del 3 gennaio 2013)(10) il cui art. 43 (Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea) codifica e raccorda le disposizioni già richiamate. Secondo questa norma , al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 258 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo Stato esercita nei confronti di regioni, province autonome, enti territoriali, altri enti pubblici e i soggetti equiparati  che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della corte di giustizia dell'Unione europea, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 41 della stessa legge.  Lo  Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui sopra  indicati dalla commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali (11). Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 dello stesso articolo 43 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa nei modi indicati al comma 7 dell’art. 43 (emissione di un decreto  del ministro dell’economia e finanze , con valore di titolo esecutivo  previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati)  qualora l'obbligato sia un ente territoriale; mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,  per tutti gli enti e gli organismi pubblici ( diversi dagli enti territoriali) assoggettati al sistema di tesoreria unica;  nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato e in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni precedenti. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari , è stabilita con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.  I decreti ministeriali, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.  In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo provvede il presidente del consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del presidente del consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato. Le notifiche sono effettuate a cura e a spese del ministero dell'economia e delle finanze(12).
Ulteriori disposizioni interne sono contenute nella stessa legge 234/2013 che all’art. 44 stabilisce che il presidente del consiglio dei ministri o il ministro per gli affari europei, d'intesa con il ministro degli affari esteri, cura il coordinamento con i ministeri interessati e i rapporti con le regioni per definire la posizione italiana nei confronti dell'Unione europea nel settore degli aiuti pubblici sottoposti al controllo della commissione europea. L’art.  45 dispone in materia di “ Comunicazioni in ordine agli aiuti di Stato”, prevedendo che le amministrazioni che notificano alla commissione europea progetti volti a istituire o a modificare aiuti di Stato trasmettono alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della misura notificata.  A prescindere dalla forma dell'aiuto, le informazioni richieste dalla commissione europea in merito a presunti aiuti di Stato non notificati sono fornite dalle  amministrazioni competenti per materia, per il tramite della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche europee. Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere disciplinate le modalità di attuazione dello stesso articolo 45. L’art. 46 stabilisce il “Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati”, prevedendo che “ Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui allo stesso articolo 14.. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti. Qualora la verifica  sia effettuata mediante l'acquisizione di “autodichiarazioni”(art. 47 dpr 28 dicembre 2000, n. 445), le amministrazioni concedenti svolgono i prescritti controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni medesime. L’art. 47 della legge 234/2013, prevede poi l’ipotesi degli “ Aiuti pubblici per calamità naturali” secondo il quale “ Gli aiuti pubblici concessi, anche sotto forma di agevolazione fiscale, in ragione dei danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (previsti dall’art. 107, par.2, lett.b del TUEF), possono essere concessi a soggetti che esercitano un'attività economica, nei limiti del 100 per cento del danno subito, ivi comprese le somme dei versamenti a titolo di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, a condizione che:a)  l'area geografica nella quale il beneficiario esercita la propria attività economica rientri fra quelle per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza secondo quanto previsto dagli  articoli 2, comma 1, e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (legge sulla protezione civile); b)  vi sia prova che il danno, nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante, è conseguenza diretta dell'evento calamitoso; c)  l'aiuto pubblico, anche se concesso da diverse autorità, di livello statale, regionale o locale, non superi complessivamente l'ammontare del danno subito; d)  l'aiuto pubblico, cumulato con eventuali altri risarcimenti del medesimo danno, provenienti da altre fonti, non superi complessivamente l'ammontare del danno, maggiorato dell'importo dell'eventuale premio assicurativo pagato per l'anno in corso.  Le modalità di attuazione  per la concessione di aiuti pubblici, sono disciplinate con dpr (adottato in base all’art. 17 comma 1, lett.a) della legge 23 agosto 1988 n. 400)(13), su proposta del presidente del consiglio dei ministri o del ministro per gli affari europei, di concerto con il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e con il ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della commissione europea (art. 108, par. 3 TUEF). Prima dell’adozione del decreto la concessione di aiuti pubblici di cui al comma 1 è soggetta a previa autorizzazione della commissione europea (art. 108, par.3 TUEF). Le procedure di recupero sono precisate all’art. 48 secondo il quale “ La società Equitalia Spa effettua la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del consiglio del 22 marzo 1999, adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 234/2013, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso.  A seguito della notifica di una decisione di recupero , con decreto da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, il ministro competente per materia individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. Nei casi in cui l'ente competente è diverso dallo Stato, il provvedimento è adottato dalla regione, dalla provincia autonoma o dall'ente territoriale competente. Le attività di recupero sono effettuate dal concessionario per la riscossione delle entrate dell'ente territoriale interessato. Le informazioni richieste dalla commissione europea sull'esecuzione delle sue decisioni in materia di recuperi  sono fornite dalle amministrazioni interessate ,d'intesa con la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche europee e attraverso di esso. L’art. 49 ha introdotto inoltre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al contenzioso sulle decisioni amministrative di recupero degli aiuti (14), e  l’art. 50 precisa inoltre che “I provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea possono essere impugnati davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio”. 
Secondo l’art. 51 indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 e infine l’art. 52 regola le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese(15).


Note

(1) Cfr. ad esempio Con la Decisione del 17 luglio 2013 n. 665 ( C-2013-4046) con la quale  Commissione Europea ha ritenuto la illegittimità, per violazione dei principi in materia di aiuti di Stato,  della proroga in materia di pagamenti dei prelievi sul latte in Italia della rata in scadenza il 31 dicembre 2010 (introdotta dal decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010), ordinando il recupero degli aiuti concessi.  Il regime delle “Quote latte” è finalizzato a conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per limitare le eccedenze produttive strutturali nell’ambito dell’Unione europea. A tal fine la regolamentazione comunitaria ha attivato un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi imperniati sull’attribuzione agli Stati membri di un dato quantitativo massimo di produzione di latte, da distribuire tra i singoli produttori, e su una Misura di riequilibrio denominata “prelievo supplementare”, che colpisce le eventuali produzioni eccedenti il quantitativo massimo attribuito ed il cui onere si ripercuote sui singoli produttori eccedentari, con l’intento di costituire un efficace deterrente volto alla limitazione della produzione. Per una dettagliata illustrazione della materia cfr. Corte dei conti-Sezione affari comunitari ed internazionali- relazione annuale 2007.

(2) J.K.GALBRAIGHT, Storia dell’economia. Il passato come presente, Milano, 1989 e F.GALIMBERTI, Economia e pazzia.Crisi finanziarie di ieri e di oggi, Bari, 2002; J.M.KEYNES, Come uscire dalla crisi,  ed. it. ( a cura di P.Sabbatini),  Laterza-Bari, 2004

(3) C.MALINCONICO, Aiuti di Stato, in AA.VV., Trattato di diritto amministrativo europeo, (a cura di M. CHITI-G.GRECO), Milano, 1997, Parte speciale, I, pp. 55 e ss.; C.PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese nel diritto comunitario della concorrenza, Padova, 2000; F.MARTINELLI,  Manuale di diritto dell’Unione europea. Aspetti istituzionali e politiche dell’Unione, Napoli, 2013, pp. 324 e ss.  

(4) In questi articoli compare immediatamente il collegamento fra “aiuti” e “concorrenza”, nell’art. 42 , secondo il quale, proprio in deroga alla concorrenza il Consiglio, su proposta della Commissione, può autorizzare la concessione di aiuti per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali, o nel quadro di programmi di sviluppo economico. L’art. 43 , al comma 3 stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative, nonché alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. mentre l’art. 50 prevede che al fine di realizzare la  libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo , il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite anche con riguardo alla vigilanza in ordine alle non alterazione delle condizioni di stabilimento mediante aiuti concessi dagli Stati membri.L’art.93 prevede che siano compatibili con i trattati gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio

(5) F.MARTINELLI, op. cit., pp.  83 e ss.  La Corte di giustizia ed il Tribunale, formano il sistema giurisdizionale dell’Unione, disciplinato dagli artt.  19 del TUE (Trattato dell’Unione europea) e 251 e ss. del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’ Unione europea 

(6) In Foro it., 2013,IV, col.  313 e ss. 

(7) G.GRASSO, Rassegna di giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di aiuti concessi agli Stati (2008-2013),I parte, in Foro it., 2013, IV, 288 e ss; II parte in Foro it., 2013, IV, 345 e ss. 

(8) S.NOTTOLA, memoria per il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, Sez. riunite della Corte dei conti, 27 giugno 2013, (est.Pinotti), in www.corteconti.it

(9) S.NOTTOLA, memoria per il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, Sez. riunite della Corte dei conti, 27 giugno 2013, (est.Pinotti), in www.corteconti.it

(10) In Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

(11) I fondi strutturali sono gli strumenti attraverso i quali si attuano le politiche di coesione economica e sociale e la politica agricola comune . Circa la politica di coesione 2007/2013, il quadro di programmazione è stato  definito nei suoi contenuti generali dal regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 (disposizioni generali sul FESR, FSE e Fondo di coesione, abrogazione del regolamento 1260/1999)  che prevede la ridefinizione degli “obiettivi” già fissati nel regolamento (CE) 1260/1999, finalizzandoli ora alla convergenza degli Stati membri e delle Regioni in ritardo di sviluppo (Obiettivo “Convergenza”), alla competitività regionale e all’occupazione (Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”) e alla cooperazione territoriale europea (Obiettivo “Cooperazione territoriale europea”). I Fondi deputati alla politica di coesione sono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione. Il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari comunitari esistenti vengono ripartiti per la realizzazione dei tre obiettivi. Con riguardo al sostegno allo sviluppo rurale e al settore della pesca è stata prevista l’integrazione tra gli strumenti propri della politica agricola comune e di quelli della pesca da coordinarsi con quelli della politica di coesione. Allo sviluppo rurale è destinato il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al settore della pesca si rivolge il Fondo europeo per la pesca (FEP). 

(12) La medesima disposizione prevede anche che lo Stato ha altresì diritto  di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. Sulla CEDU, v.  V. ZAGREBELSKY, La Corte europea dei diritti dell’Uomo dopo sessant’anni. Pensieri di un giudice a fine mandato, in Foro it., 2012, V, 29 e ss.  

(13) R.GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998, pagg. 569 e seguenti sui “regolamenti governativi”; v. anche AA.VV (a cura di F.MODUGNO), Trasformazioni della funzione legislativa, Milano, 2000;V.DI CIOLO, La progettazione legislativa in Italia, Milano, 2002 

(14) Art. 49 legge 234/2013: “ All'articolo 119, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
«m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999». All'articolo 133, comma 1, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera z-quinquies) è aggiunta la seguente: «z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso». Entro il 30 gennaio di ogni anno, le amministrazioni competenti all'esecuzione delle decisioni di recupero trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee l'elenco degli estremi delle sentenze di cui hanno avuto comunicazione, adottate nell'anno precedente relativamente alle controversie sulle materie di cui alle lettere m-quinquies) del comma 1 dell'articolo 119 e z-sexies) del comma 1 dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 del presente articolo.”

(15) Art. 52 legge 234/2013:“Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.  Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento”.
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