Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, che confermava quella di primo grado, con cui era stato giudicato responsabile per i reati di oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 9 novembre 2021, n. 40520 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui non era stato rispettato il termine a comparire a seguito della notifica della fissazione dell’udienza dibattimentale ai sensi dell’art. 420-quinquies c.p.p., comma 3, con conseguente nullità di tutte le successive fasi processuali, essendo stato leso il diritto alla partecipazione dell’imputato al procedimento – ha ribadito il principio secondo cui la nullità a regime intermedio derivante dalla concessione di un termine di comparizione inferiore rispetto a quello previsto, non determina la nullità derivata degli atti successivi nel caso in cui l’imputato partecipi all’udienza e non richieda la concessione del termine di comparizione ai sensi dell’art. 184 c.p.p. Qualora il suddetto termine non sia concesso si verificherà un’ulteriore nullità, a sua volta da ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, in mancanza di immediata eccezione da parte dell’imputato che vi assiste.
Source: Quotidiano Giuridico