Termine di comparizione inferiore a quello previsto: sono nulli gli atti successivi?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello, che confermava quella di primo grado, con cui era stato giudicato responsabile per i reati di oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 9 novembre 2021, n. 40520 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui non era stato rispettato il termine a comparire a seguito della notifica della fissazione dell’udienza dibattimentale ai sensi dell’art. 420-quinquies c.p.p., comma 3, con conseguente nullità di tutte le successive fasi processuali, essendo stato leso il diritto alla partecipazione dell’imputato al procedimento – ha ribadito il principio secondo cui la nullità a regime intermedio derivante dalla concessione di un termine di comparizione inferiore rispetto a quello previsto, non determina la nullità derivata degli atti successivi nel caso in cui l’imputato partecipi all’udienza e non richieda la concessione del termine di comparizione ai sensi dell’art. 184 c.p.p. Qualora il suddetto termine non sia concesso si verificherà un’ulteriore nullità, a sua volta da ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, in mancanza di immediata eccezione da parte dell’imputato che vi assiste.
Source: Quotidiano Giuridico