Uno degli argomenti di certo più controversi nell’ambito del sistema successorio italiano è senz’altro quello del legato in sostituzione di legittima. Nonostante fosse del tutto sconosciuto al Codice civile del 1865, l’istituto iniziò ad imporsi nella prassi operativa, tanto da meritare dapprima l’attenzione dei più illustri studiosi del tempo e successivamente dei redattori del Codice civile del 1942, che, per superare i dubbi interpretativi che le molteplici tesi proposte dalla dottrina avevano portato con sé, decisero di riconoscere alla figura del legato vice legitimae piena cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, disciplinandola all’art. 551. L’intervento del conditor legis, tuttavia, non tardò a mostrare dei limiti intrinseci e non superabili sulla base del solo dato letterale della disposizione legislativa. La scarna disciplina dedicata all’istituto ha infatti permesso di superare talune questioni dogmatiche sorte sotto il vigore del Codice civile abrogato ma ha costretto gli esegeti a profondi sforzi interpretativi volti a dirimere i dubbi che le fattispecie concrete via via ponevano agli operatori del diritto e che non trovavano soluzione nel dettato normativo.
Source: Quotidiano Giuridico