La Corte costituzione, con la sentenza n. 238 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 della medesima norma non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento al delitto di cui all’art. 291-ter, comma 1, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
Source: Quotidiano Giuridico