Reddito di cittadinanza: quando si risponde del reato di falsa o omessa dichiarazione?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza del GIP che aveva disposto il sequestro delle somme esistenti sulla carta di debito postepay su cui venivano rimessi gli importi del “reddito di cittadinanza” riconosciuto ad una donna, per non aver dichiarato lo stato di detenzione del padre (ciò che avrebbe inciso sulla spettanza del diritto al “reddito di cittadinanza”), la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 1° dicembre 2021, n. 44366 – pur accogliendo la tesi difensiva secondo cui il tribunale aveva errato nel ritenere sussistente il delitto contestatole non essendo sufficiente la falsità o la mera omissione della dichiarazione, dovendo invece incidere il dato omesso o falso in concreto sulla spettanza del beneficio, come emergerebbe dall’avverbio “indebitamente” contenuto nella norma sanzionatoria – ha tuttavia rigettato il ricorso rilevando come in concreto, non vi fosse discussione sul fatto che l’indagata non avesse diritto al beneficio in questione, proprio tenendo conto, nel calcolo degli elementi necessari per il conseguimento del beneficio, del fatto che il padre di lei era detenuto. Si tratta di approdo, tuttavia, su cui la giurisprudenza non sembra essere concorde, registrandosi sul punto un contrasto che, pare probabile, a questo punto potrebbe imporre un rinvio alle Sezioni Unite della relativa questione.
Source: Quotidiano Giuridico