Revisione assegno divorzile: l’onere della prova grava sull’ex coniuge obbligato

Nel giudizio di revisione dell’assegno divorzile il giudice non può procedere a un nuovo e autonomo esame dei presupposti o dell’entità dell’assegno ma deve limitarsi a verificare se – e in che misura – circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto al momento dell’attribuzione dell’assegno. L’onere della prova grava sull’ex coniuge obbligato, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’ex coniuge beneficiario. E’ quando viene enunciato dalla Cassazione civile, sez. VI – 1, ordinanza 24 gennaio 2022, n. 1984.
Revisione assegno divorzile: l’onere della prova grava sull’ex coniuge obbligato
Source: Quotidiano Giuridico
Quotidiano Giuridico