Il dovere di assistenza materiale perdura nella fase di separazione

Per il riconoscimento dell’assegno in sede di separazione ex art. 156 c.c., i redditi adeguati al mantenimento, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, devono essere individuati in rapporto con il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 dicembre 2021, n. 42146.
Il dovere di assistenza materiale perdura nella fase di separazione
Source: Quotidiano Giuridico
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