Uso cognome ex marito: no se non sussiste un meritevole motivo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza dell’ 11 gennaio 2022, n. 654, in tema di divorzio, ha affermato che la deroga alla perdita del cognome maritale è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell’interesse meritevole di tutela per l’ex coniuge o per la prole, come si desume dalla disciplina dettato dall’art. 5, comma 3, della legge n 898 del 1970 in tema di divorzio. L’aggiunta del cognome maritale, ai sensi l’articolo 143 bis cod. civ., deve ritenersi, infatti, un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non sussiste l’interesse dell’ex coniuge a conservare il cognome del marito sulla base del semplice fatto che detto cognome fosse divenuto parte integrante dell’identità personale sociale e di vita di relazione della ricorrente. La Corte, con la pronuncia in commento, ha inteso dare continuità all’indirizzo ermeneutico, espresso da ultimo da Cass. civ., sez. I, n. 21706 del 26 ottobre 2015, ma recepiti anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale Milano, sez. I, 12 gennaio 2010) secondo cui la possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, non può coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica, ma deve essere giustificata da esigenze eccezionali, quale l’interesse dei figli.
Uso cognome ex marito: no se non sussiste un meritevole motivo
Source: Quotidiano Giuridico
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