Movida e schiamazzi: è responsabile penalmente il gestore del pub

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il giudice aveva confermato la condanna inflitta al gestore di un pub per il reato di cui all’art. 659 c.p., la Corte di Cassazione penale, sez. III, con la sentenza 4 febbraio 2022, n. 3952 – nel disattendere la tesi difensiva secondo cui erronea doveva ritenersi l’affermazione della responsabilità penale, nonostante quanto era stato fatto per attenuare le conseguenze del problema denunciato e la persistente indisponibilità del vicino a trovare un accordo – ha ribadito il principio secondo cui risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l’obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all’Autorità, che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.
Movida e schiamazzi: è responsabile penalmente il gestore del pub
Source: Quotidiano Giuridico
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