Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: l’imputato deve poter contro-esaminare i testi

Pronunciandosi su un caso “slovacco” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni delle autorità giudiziarie di confermare la sentenza di condanna inflitta al ricorrente per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, basata sull’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali assunte dai due migranti, vittime del reato, la Corte EDU, ha ritenuto, all’unanimità, violato il diritto al giusto processo tutelato dall’art. 6 § 1 e 3 (d) (diritto all’equo processo/diritto di ottenere la presenza e di esaminare i testimoni) della Convenzione EDU. Il caso era stato originato dal ricorso di un cittadino siriano il quale si lamentava del processo svoltosi a suo carico e della conseguente condanna per l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sostenendo che il processo era stato ingiusto. Una parte importante delle prove nei suoi confronti era costituita dalle dichiarazioni dei migranti di cui aveva favorito l’ingresso irregolare, i quali erano stati sentiti solo nella fase istruttoria del procedimento. Questi testimoni erano stati in seguito espulsi dalla Slovacchia e quindi erano assenti nel processo svoltosi a carico del ricorrente. All’epoca il ricorrente non era munito di assistenza legale e non aveva partecipato all’assunzione delle dichiarazioni dei due migranti in fase istruttoria. La Corte EDU ha ritenuto che il ricorrente fosse stato privato della possibilità di esaminare o contro-esaminare i testimoni le cui dichiarazioni, assunte come prove, avevano avuto un peso significativo nella sua condanna, senza che vi fossero giustificazioni sufficienti (Corte europea diritti dell’uomo, Sez. I, 10 febbraio 2022, n. 32084/19).
Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: l’imputato deve poter contro-esaminare i testi
Source: Quotidiano Giuridico
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