Per l’adottabilità non basta che madre abbandoni il centro di accoglienza e si renda irreperibile

Posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dall’art. 1 della legge n. 184 del 1983, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale (Cass. 27/03/2018, n. 7559).É quanto si legge nella sentenza della Cassazione civile, sez. V, sentenza 15 febbraio 2022, n. 4996.
Per l’adottabilità non basta che madre abbandoni il centro di accoglienza e si renda irreperibile
Source: Quotidiano Giuridico
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