Mantenimento: la nascita di un figlio da altra relazione ne determina la diminuzione?

Nella quantificazione dell’assegno di mantenimento il giudice può attribuire maggiore forza di convincimento a talune prove libere piuttosto che ad altre; tale attività è consentita dall’articolo 116 c.p.c. e non è sindacabile in sede di legittimità salvo ex articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ovvero mediante l’indicazione del fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, di cui il giudice avrebbe omesso l’esame e che se considerato avrebbe determinato un diverso esito del giudizio. E’ quando viene enunciato dalla Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3464.
Mantenimento: la nascita di un figlio da altra relazione ne determina la diminuzione?
Source: Quotidiano Giuridico
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