Tribunale del riesame e valutazione del fumus del reato

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva confermato il sequestro probatorio disposto nei confronti di un soggetto, indagato per una serie di reati, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 8 febbraio 2022, n. 4363 – nell’accogliere la tesi difensiva, secondo cui il Tribunale del riesame erroneamente aveva confermato il decreto di sequestro probatorio senza alcuna motivazione sull’astratta configurabilità dei reati, nonostante la specifica impugnazione sul punto che ne avrebbe imposto l’annullamento – ha ribadito il principio secondo cui Il giudice del riesame, pur avendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento del provvedimento di sequestro probatorio, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al Pubblico ministero il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione.
Tribunale del riesame e valutazione del fumus del reato
Source: Quotidiano Giuridico
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