Cattivo stato degli alimenti: chi risponde in una catena di supermercati?

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato il responsabile del punto vendita di una catena di supermercati per aver detenuto per vendere o comunque per distribuire al consumo vari prodotti alimentari allo stato fresco e da conservare a temperatura refrigerata in cattivo stato di detenzione, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 9 febbraio 2022, n. 4458 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la sentenza aveva fondato l’affermazione di penale responsabilità solo sulla sua qualifica, senza chiarire se la responsabilità era da attribuirsi a carenze organizzative o carenze di vigilanza e se vi era un nesso tra l’operato dello stesso e le presunte carenze – ha ribadito il principio secondo cui con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione, e sulla base della disposizione di cui all’art. 5, lett. b), L. n. 283/1962, della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni in caso di organizzazione aziendale complessa.
Cattivo stato degli alimenti: chi risponde in una catena di supermercati?
Source: Quotidiano Giuridico
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