Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il tribunale aveva condannato il responsabile del punto vendita di una catena di supermercati per aver detenuto per vendere o comunque per distribuire al consumo vari prodotti alimentari allo stato fresco e da conservare a temperatura refrigerata in cattivo stato di detenzione, la Corte di Cassazione penale, Sez. III, con la sentenza 9 febbraio 2022, n. 4458 – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui erroneamente la sentenza aveva fondato l’affermazione di penale responsabilità solo sulla sua qualifica, senza chiarire se la responsabilità era da attribuirsi a carenze organizzative o carenze di vigilanza e se vi era un nesso tra l’operato dello stesso e le presunte carenze – ha ribadito il principio secondo cui con riguardo alla disciplina igienica dei prodotti destinati all’alimentazione, e sulla base della disposizione di cui all’art. 5, lett. b), L. n. 283/1962, della detenzione o somministrazione di un prodotto non conforme alla normativa deve rispondere, in caso di società od impresa, a titolo di colpa, il legale rappresentante della stessa, essendo allo stesso riconducibili le deficienze della organizzazione di impresa e la mancata vigilanza sull’operato del personale dipendente, salvo che il fatto illecito non appartenga in via esclusiva ai compiti di un preposto, appositamente delegato a tali mansioni in caso di organizzazione aziendale complessa.
Cattivo stato degli alimenti: chi risponde in una catena di supermercati?
Source: Quotidiano Giuridico
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