Con sentenza n. 37 del 5 gennaio 2022 la sez. III del Tribunale di Pavia, in tema di successione testamentaria, decidendo sulla impugnazione del testamento olografo per difetto di forma, ha affermato che per aversi un valido testamento olografo è necessario che l’autore abbia redatto, per intero di proprio pugno, le ultime volontà, apponendovi data e firma, senza il sussidio di mezzi meccanici o l’intervento della mano di altra persona, non assumendo rilevanza le modalità di scrittura, come il prevalente utilizzo dello stampatello, al più incidente in astratto sulla maggior difficoltà dell’accertamento dell’autenticità della dichiarazione.
Source: Quotidiano Giuridico