Con l’ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4327, la Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civile, Presidente dott. Giacinto Bisogni, Giudice Relatore dott.ssa Tricomi Laura, ha: da un lato, ribadito che l’instaurazione di una relazione affettiva da parte della moglie durante il matrimonio non costituisce causa di addebito della separazione, quando la crisi della coppia è anteriore rispetto all’inizio del nuovo legame affettivo e non vi è nesso di causalità fra la condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; dall’altro, che l’eventuale sostegno economico occasionale fornito dal nuovo rapporto sentimentale al coniuge economicamente più debole, nell’ambito di una relazione affettiva che non ha un carattere di stabilità e serietà, fanno permanere in capo al coniuge economicamente più forte il dovere di assistenza materiale che caratterizza il vicolo matrimoniale.
Source: Quotidiano Giuridico