Con la sentenza della Corte costituzionale del 28 gennaio 2022, n. 25 il Giudice ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 2, e 12-bis, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 nonché dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui non prevedono, ai fini della corresponsione della pensione di reversibilità e di una quota dell’indennità di fine rapporto, che il requisito della titolarità dell’assegno divorzile, in caso di morte dell’obbligato intervenuta successivamente a una sentenza parziale di divorzio, ma prima della definitiva determinazione dell’assegno, sussista anche in presenza di provvedimenti provvisori presidenziali che riconoscano provvidenze economiche all’ex coniuge, poiché il rimettente muove dall’erroneo presupposto che in tal caso le sorti del giudizio di separazione o divorzio siano segnate nel senso dell’integrazione di una causa di cessazione della materia del contendere, sussistendo, invece, sul punto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, di cui è stata richiesta la risoluzione alle Sezioni unite.
Source: Quotidiano Giuridico