Titolo di soggiorno: permanenza sul territorio nazionale del richiedente protezione internazionale

Il richiedente protezione internazionale è abilitato alla permanenza sul territorio nazionale sino alla definizione amministrativa della sua istanza nonché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 35 bis del D.lgs. n. 25/2008, sino alla chiusura del contenzioso eventualmente instauratosi a seguito di un primo diniego, tuttavia, la posizione del soggetto in attesa di definizione della propria istanza di protezione internazionale o del successivo contenzioso è caratterizzata da una intrinseca “precarietà di lunga durata” che non ha alcuna coerenza con le esigenze lavorative; la normativa, infatti, pur ponendo termini apparentemente brevi, trattandosi ovviamente di termini tutti ordinatori, non offre alcun tipo di certezza all’interessato. Lo stabilisce il Tar Campania, sez. VI, sentenza 4 febbraio 2022, n. 781.
Source: Quotidiano Giuridico