Peculato: non è punibile l’albergatore anche prima del D.L. n. 34/2020

L’art. 5-quinquies, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 in sede di conversione, detta una norma di interpretazione autentica dell’art. 4, comma 1-ter, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, , inserito dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con modif. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Ne consegue che, anche per gli omessi versamenti, anteriori al 19 maggio 2020, degli importi riscossi dal gestore della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno, è esclusa la qualificazione del fatto come delitto di peculato, punito dall’art. 314 c.p. (Tribunale Trapani, sentenza 3 febbraio 2022, n. 24).
Source: Quotidiano Giuridico