Reato ostativo e benefici penitenziari: il giudice deve sciogliere il cumulo

Pur dichiarando l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al condannato per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p. solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno, la Corte costituzionale, nella valutazione della rilevanza delle questioni, ha affermato che deve ritenersi scontata per prima la pena riferibile ai reati che non consentirebbero l’accesso ai benefici (Corte costituzionale, sentenza 15 febbraio 2022, n. 33).
Source: Quotidiano Giuridico