Ai domiciliari fuma sul balcone della sorella attiguo al suo: è evasione

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza di condanna inflitta in primo grado e confermata in appello nei confronti di una donna per il delitto di evasione (art. 385, c.p.), la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 14 febbraio 2022, n. 5277 – nel disattendere la tesi difensiva, secondo cui il reato non poteva dirsi configurabile, sotto il profilo oggettivo, perché il non significativo e rilevante allontanamento non poteva integrare il delitto di evasione e, sotto quello soggettivo, il comportamento denotava l’assenza del dolo, tenuto conto dell’assenza di alcuna intenzione della donna di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine, alle quali aveva invece regolarmente aperto la porta – ha invece ribadito la correttezza dell’approdo cui erano pervenuti i giudici di merito, in particolare affermando che, per potersi ritenere compiutamente integrato il reato di evasione, deve intendersi per “abitazione” al fine di assegnare rilevanza penale alla condotta dell’agente che se ne allontana, lo spazio fisico delimitato dall’unità abitativa in cui la persona conduce la propria vita domestica, con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà.
Source: Quotidiano Giuridico