Solo rispetto agli avvisi e ai bandi relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono pertanto dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori mentre, negli altri casi, e in particolare per i contratti relativi ai servizi gli effetti decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. In caso di omissione dell’obbligatoria pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale il ricorso introduttivo del giudizio è tempestivo anche se proposto oltre il termine di legge, non risultando idonea la sola pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante a far decorrere il termine di impugnazione. Lo stabilisce il C.G.A. 28 febbraio 2022, n. 254.
Source: Quotidiano Giuridico