Diritto di prelazione anche a chi acquista immobili prima della domanda di premesso di costruire

Con la sentenza n. 43 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 2 agosto 2004, n. 210, 1, comma 1, lett. d), e 9, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2005, n. 122, nella parte in cui non riconoscono il diritto di prelazione anche alle persone fisiche che abbiano acquistato prima che sia stato richiesto il permesso di costruire, poiché identico è il diritto inviolabile da tutelare, sia che l’originario acquisto dell’immobile sia avvenuto dopo che il costruttore abbia presentato la domanda di permesso di costruire sia che venga stipulato prima.
Source: Quotidiano Giuridico