Resta anonima la madre biologica che non “può” revocare la volontà di non essere nominata

Va tutelata la volontà di essere dimenticata e di dimenticare l’evento della nascita del figlio lasciato in stato di adozione. Rimane anonima la madre biologica che, al momento dell’interpello del figlio a volerne conoscere l’identità, sia affetta da grave patologia psichica che non le consenta di esprimere una valida revoca della volontà di non essere nominata, dichiarata al momento del parto. Così ha stabilito la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 marzo 2022, n. 7093.
Source: Quotidiano Giuridico